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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un’ingiunzione di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2006. La contribuente contestava di non aver ricevuto l’avviso di accertamento né la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito prevista dall’art. 140 c.p.c.; sosteneva inoltre che il credito fosse prescritto, poiché l’atto risultava notificato oltre il termine triennale, e che la notifica fosse comunque stata eseguita presso un indirizzo in cui non risiedeva più. L’ente impositore sosteneva invece che, ai fini dell’interruzione del termine, fosse sufficiente la consegna dell’atto all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2009.

La decisione

La Commissione ha rigettato l’appello dell’ente impositore e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Il Collegio ha stabilito che, in materia di prescrizione, non è sufficiente l’invio dell’atto entro il termine: l’effetto interruttivo si produce solo quando l’atto perviene a conoscenza del destinatario, o comunque al suo indirizzo secondo le regole di notificazione applicabili. È stata quindi confermata l’inefficacia della notifica e la conseguente prescrizione dell’azione di recupero. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    avviso di avvenuto deposito

    Quando la notificazione non può essere eseguita nelle forme ordinarie, è necessario provare anche l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito; la sua mancanza può impedire il perfezionamento della notifica.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13588/2009

    La consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rileva ai fini della decadenza, ma non è sufficiente per interrompere la prescrizione, per la quale occorre che il debitore abbia conoscenza dell’atto.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 18759/2013

    Gli atti sostanziali producono i propri effetti quando pervengono all’indirizzo del destinatario, non semplicemente quando vengono consegnati all’ufficiale giudiziario o al servizio postale.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra decadenza e prescrizione: per la decadenza può essere sufficiente che l’amministrazione consegni l’atto al notificatore entro il termine; per la prescrizione, invece, l’interruzione richiede normalmente che l’atto giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • L’amministrazione deve fornire una prova completa del perfezionamento della notifica, inclusa, quando necessaria, la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c.
  • Se l’atto viene notificato a un indirizzo non riconducibile alla residenza o al domicilio del destinatario, la notifica può risultare inesistente o comunque inefficace, salvo che l’amministrazione dimostri la validità del procedimento notificatorio.
  • In caso di contestazione della prescrizione, è essenziale verificare le date effettive di ricezione o di perfezionamento della notifica, non soltanto la data di spedizione dell’atto.
  • La mancata prova della notifica di un atto interruttivo può comportare l’estinzione della pretesa tributaria per prescrizione.

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