Cassazione Civile, Ordinanza n. 24938/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
Una società aveva agito per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in esecuzione di una transazione con cui la controparte si era obbligata a trasferire determinati immobili, deducendo di avere già adempiuto ai propri obblighi. Dopo il fallimento della promittente venditrice, la curatela aveva eccepito la tardività della riassunzione e lo scioglimento del contratto ex art. 72 l.f., ma il tribunale aveva comunque disposto il trasferimento. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la promissaria acquirente non avesse formulato offerta di adempimento né provato di avere eseguito i pagamenti dovuti, e quindi mancasse la prova della volontà di pagare il prezzo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 1120 e 2932 c.c., sostenendo che, in base al contenuto dell'accordo, l'obbligo della futura acquirente consisteva nell'accollo dei debiti della venditrice e che l'offerta del prezzo era implicitamente contenuta nella domanda; (2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo errato la transazione, attribuendo al corrispettivo un pagamento di euro 250.000,00 invece dell'accollo dei debiti; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per non avere considerato una lettera successiva quale offerta non formale di adempimento; (4) violazione dell'art. 2932, comma 2, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato la possibilità di condizionare d'ufficio il trasferimento al pagamento del prezzo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva una questione di interpretazione del contratto non trattata dalla sentenza impugnata e non specificamente riportata come dedotta nei gradi di merito. Ha accolto il primo e il quarto motivo, affermando che, nelle domande ex art. 2932 c.c., quando il pagamento del prezzo deve avvenire contestualmente al definitivo, l'offerta della prestazione è insita nella proposizione della domanda stessa e il giudice deve emettere una pronuncia che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il trasferimento al pagamento del prezzo. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ritenendo inutile stabilire se vi fosse stata anche una successiva offerta non formale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Nella domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, l'offerta della prestazione dovuta può essere implicita nella proposizione della domanda; il giudice deve pronunciare la sentenza costitutiva e subordinare l'effetto traslativo al pagamento del prezzo quando questo sia dovuto al definitivo.
art. 112 c.p.c.
È censurabile la decisione che escluda l'accoglimento della domanda per una pretesa omissione dell'offerta di pagamento, quando tale offerta è già insita nella domanda stessa; il giudice non può introdurre una preclusione non prevista dalla legge o dal petitum.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione del contenuto della transazione.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione complessiva dell'accordo.
art. 1366 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione secondo buona fede della transazione.
art. 1369 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione funzionale dell'accordo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante e alla struttura della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'omesso esame della lettera di disponibilità ad attuare la transazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove documentali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 1188 c.c.
Citato come schema alternativo rispetto all'accollo dei debiti, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 72 l.f.
Richiamato dalla curatela per sostenere lo scioglimento del contratto dopo il fallimento, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale questione.
Massime di principio
- Nell'azione ex art. 2932 c.c., quando il prezzo deve essere corrisposto contestualmente al definitivo, la domanda giudiziale contiene di per sé l'offerta della prestazione dovuta; non è richiesta un'offerta formale autonoma, né la sua mancanza può giustificare il rigetto della domanda.
- Il giudice, accogliendo la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, deve emettere una pronuncia costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso e può subordinare l'effetto traslativo al pagamento del prezzo dovuto.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni di interpretazione contrattuale o altri temi di fatto non trattati nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averli dedotti nei gradi di merito e in quale atto lo abbia fatto.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è assorbita quando la decisione di diritto rende irrilevante l'accertamento del fatto stesso.
- Quando l'interpretazione del contratto è decisiva, il ricorso deve confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e non limitarsi a prospettare una diversa lettura dell'accordo senza dimostrare l'avvenuta deduzione della relativa questione nel merito.
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