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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33106/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La Corte d'appello di Reggio Calabria, investita quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Magistrato di sorveglianza di Spoleto in relazione a un'istanza di liberazione anticipata riferita al periodo di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto competente il giudice che aveva disposto la sostituzione della pena e ne curava l'esecuzione; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la decisione sul beneficio penitenziario spettasse alla magistratura di sorveglianza. La Corte di cassazione ha esaminato, anzitutto, l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, valorizzando l'equiparazione prevista dall'art. 57 della legge n. 689 del 1981 tra pena sostitutiva e corrispondente pena detentiva, nonché il rinvio operato dall'art. 76 della medesima legge alla disciplina dell'ordinamento penitenziario. Ha ritenuto che il beneficio possa essere applicato anche durante una modalità esecutiva svolta in libertà, quando sia valutabile la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, e che non sussista incompatibilità strutturale tra liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità. Quanto alla competenza, la Corte ha distinto le funzioni del giudice che applica la pena sostitutiva, competente per gli interventi espressamente previsti dalla legge n. 689 del 1981 sulla gestione dell'esecuzione, sulle modalità di svolgimento, sulla revoca e sulla conversione, da quelle del magistrato di sorveglianza, competente in via funzionale per la decisione sui benefici penitenziari. Poiché l'istanza riguardava esclusivamente la valutazione della partecipazione al percorso rieducativo ai fini della liberazione anticipata e non modifiche delle modalità esecutive, violazioni, revoca o conversione della pena, la competenza è stata individuata nel Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato la situazione come conflitto negativo proprio ai sensi dell'art. 28 c.p.p., poiché entrambi gli organi giudiziari avevano rifiutato di prendere cognizione della medesima istanza. Ha affermato che al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata e che la relativa decisione, in quanto beneficio penitenziario fondato sulla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Ha quindi dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto e disposto la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    conflitto negativo proprio

    La contemporanea ricusazione della cognizione da parte di due giudici determina un conflitto negativo di competenza risolvibile dalla Corte di cassazione.

  • art. 57, comma 1, legge n. 689 del 1981

    per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita

    La disposizione stabilisce un principio di equiparazione tra pena sostitutiva e corrispondente pena detentiva, idoneo a comprendere i benefici collegati all'esecuzione della pena salvo incompatibilità strutturali o funzionali.

  • art. 76 legge n. 689 del 1981

    Estende alle pene sostitutive le disposizioni dell'ordinamento penitenziario richiamate dalla norma, consentendo l'applicazione della disciplina dei benefici penitenziari quando compatibile.

  • art. 47, comma 12-bis, ord. pen.

    all'affidato in prova al servizio sociale si applica la detrazione di pena prevista dall'art. 54 quando abbia dato prova, nel periodo considerato, di un concreto recupero sociale

    Dimostra che la liberazione anticipata può operare anche in una modalità esecutiva svolta in libertà, purché sia verificabile la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

  • art. 54 ord. pen.

    Prevede il beneficio della liberazione anticipata, applicabile anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo quando sia valutabile la partecipazione del condannato al percorso rieducativo.

  • art. 69-bis ord. pen.

    decisione sull'istanza di liberazione anticipata

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisione sulla liberazione anticipata secondo un criterio di competenza funzionale, non derogato dalla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, poiché l'equiparazione della pena sostitutiva alla corrispondente pena detentiva e il rinvio alla disciplina dell'ordinamento penitenziario consentono l'applicazione del beneficio in quanto compatibile.
  • La liberazione anticipata è applicabile anche quando l'esecuzione della pena si svolge in libertà, purché sia concretamente valutabile la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
  • La decisione sulla liberazione anticipata relativa a un periodo di lavoro di pubblica utilità sostitutivo appartiene funzionalmente al magistrato di sorveglianza, perché si tratta di un beneficio penitenziario fondato sulla valutazione del percorso rieducativo.
  • La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva per la gestione delle modalità esecutive, per le violazioni, la revoca e la conversione non si estende alla decisione sui benefici penitenziari attribuiti dalla legge alla magistratura di sorveglianza.
  • La ripartizione delle competenze nell'esecuzione della pena sostitutiva dipende dalla natura dell'intervento richiesto: gli interventi sulle modalità applicative spettano al giudice individuato dalla legge n. 689 del 1981, mentre la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataCompetenzaImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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