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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02448/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI 2015 notificato a una società che deteneva locali commerciali all'interno dell'Interporto di Nola. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la pretesa nella misura ordinaria e aveva applicato una riduzione dell'85% della tariffa, perché il Comune svolgeva il servizio di raccolta rifiuti solo nelle strade di collegamento all'Interporto e non all'interno dell'area privata, dove gli operatori si avvalevano di un servizio privato sostitutivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina TARI perché il tributo sarebbe dovuto per intero, essendo il servizio comunale istituito lungo le strade di accesso e non potendo il contribuente sottrarsi discrezionalmente; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo ai commi 656 e 657 della l. 147/2013 e sulla quantificazione della riduzione; 3) violazione della disciplina applicabile, sostenendo che la riduzione dell'85% sarebbe prevista da una norma diversa e comunque non più applicabile dopo il d.lgs. 22/1997 e la l. 147/2013.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando precedenti di legittimità in fattispecie sovrapponibili, e ha confermato che, quando il servizio di raccolta rifiuti è istituito nel territorio comunale ma non è concretamente svolto nella specifica zona in cui si trova l'immobile, trova applicazione la riduzione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 657, l. 147/2013. Ha inoltre precisato che il giudicato formatosi su annualità diverse non spiega effetto preclusivo per anni d'imposta successivi, trattandosi di imposta periodica e di circostanze fattuali mutevoli; che neppure un accordo transattivo limitato ad annualità precedenti vincola per il periodo in contestazione; e che la misura della riduzione stabilita dal giudice di merito, pari all'85%, è frutto di una valutazione di fatto non censurabile in cassazione, perché comunque entro la soglia legale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    Sono stati veicolati, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata infondata alla luce della motivazione complessiva resa dal giudice di merito e del corretto inquadramento della riduzione tariffaria.

  • art. 1, commi 641, 642, 656, 657, l. 147/2013

    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti; la riduzione opera quando il servizio non è svolto nella zona interessata, nella misura massima del 20% per mancato svolgimento o grave irregolarità del servizio e non superiore al 40% nelle zone non servite, graduabile in relazione alla distanza dal punto di raccolta.

  • art. 59 d.lgs. 507/1993

    Richiamato come disciplina previgente della riduzione per mancato svolgimento o grave irregolarità del servizio, i cui principi sono stati considerati estensibili alla TARI.

  • art. 49 d.lgs. 22/1997

    Richiamato dal ricorrente come disposizione che avrebbe superato la disciplina previgente; la Corte non ha accolto l'assunto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 228/2012

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARI, il servizio di raccolta rifiuti può dare luogo non all'esenzione, ma alla riduzione della tariffa quando sia istituito a livello comunale ma non effettivamente svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile.
  • La riduzione prevista per il mancato svolgimento del servizio ha natura legale e tecnica: non costituisce risarcimento del danno né sanzione per il Comune, ma temperamento dell'imposizione rapportato alla minore fruibilità del servizio.
  • Il contribuente che invoca la riduzione ha l'onere di provare il concreto mancato svolgimento del servizio nella zona o la grave irregolarità del servizio stesso, con accertamento specifico riferito alla singola annualità d'imposta.
  • Il giudicato formatosi su annualità precedenti, in un'imposta periodica, non preclude la decisione sulla diversa annualità successiva quando i fatti costitutivi siano mutevoli nel tempo.
  • La percentuale di riduzione della TARI, una volta accertati i presupposti, è rimessa alla valutazione del giudice di merito entro i limiti di legge e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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