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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4767/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva prosciolto l'imputata per improcedibilità ex art. 129 c.p.p. per mancata presentazione della querela nei termini fissati dal d.lgs. n.150/2022 (art. 624 c.p. divenuto procedibile a querela). Il Procuratore generale aveva dedotto che la circostanza aggravante "cosa destinata a pubblica utilità" (art. 625 n.7 c.p.) era stata o comunque poteva essere validamente contestata in sede di contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. (esercitata in udienza il 16/11/2023), la quale avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio e quindi avrebbe impedito la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato la piena efficacia della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., anche quando la causa di improcedibilità per mancata querela si era virtualmente maturata, alla luce del regime transitorio introdotto dal d.lgs. n.150/2022 e dei principi processuali richiamati. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata; gli atti sono stati rimessi per il proseguimento del giudizio nei termini fissati dalla Corte (annullamento e rinvio per nuovo esame).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha reso il furto in molti casi procedibile a querela, salvo specifiche eccezioni (es. aggravanti di cui all'art. 625 n.7 e n.7-bis). La Corte ricorda che tale nuovo regime si applica anche a fatti anteriori all'entrata in vigore, con il termine transitorio per la querela.

  • art. 625 cod. pen.

    Contiene le circostanze aggravanti che, se ricorrono, rendono il furto procedibile d'ufficio nonostante la novella; in particolare la destinazione a pubblico servizio/pubblica utilità è una circostanza valutativa che può essere contestata anche in forma non strettamente formale ma comunque chiara.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola gli epiloghi processuali per cause di non punibilità e improcedibilità. La Corte distingue tra cause che impongono indiscriminatamente la sospensione di ogni attività e situazioni in cui la verificazione va fatta alla data della pronuncia; qui la declaratoria di improcedibilità non deve automaticamente prevalere se successivamente viene eliminato l'ostacolo alla procedibilità.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero, nel dibattimento (o udienza preliminare/predibattimentale), di contestare una circostanza aggravante non menzionata nel provvedimento introduttivo. La Corte lo considera strumento valido e privo di decadenze che può ripristinare la procedibilità d'ufficio.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce il regime transitorio per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore: il termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. Tale disposizione è fondamentale per valutare l'operatività della causa di improcedibilità.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dalla riforma Cartabia per disciplinare le contestazioni suppletive in limine litis; la Corte lo utilizza per sostenere la possibilità di adeguare l'imputazione in dibattimento in modo da rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 544-ter cod. proc. pen.

    Collega la disciplina delle contestazioni suppletive con le pronunce immediate di non punibilità, contribuendo alla comprensione della scansione procedurale fra perfezionamento dell'imputazione e definizione immediata del processo.

  • art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al rimedio esperibile dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento; la modifica normativa recente ha inciso sui mezzi di impugnazione disponibili al PM per questi reati.

  • d.lgs. n.150/2022

    art. 2, lett. i) e art. 85

    Riforma che ha modificato la procedibilità del furto e previsto regole transitorie; la Corte interpreta il regime transitorio in combinazione con il potere del PM di contestazione suppletiva.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114

    art. 2, comma 1, lett. p)

    Modifica l'art. 593 c.p.p. (richiamata nella motivazione) e incide sui rimedi impugnatori esperibili dal pubblico ministero; citata per inquadrare il quadro dei rimedi disponibili.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è uno strumento efficace per il pubblico ministero per ripristinare la procedibilità d'ufficio quando ricorra un'aggravante che rende il reato procedibile senza querela, e può esser proposta anche nella prima udienza utile successiva al termine transitorio.
  • La declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. non deve essere applicata automaticamente in modo "ora per allora" se, prima della decisione, è intervenuta una valida attività processuale (es. contestazione suppletiva) che ha rimosso l'ostacolo alla procedibilità; il giudice deve valutare la situazione alla data della pronuncia.
  • Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n.150/2022), il termine per la querela decorre dal 30/12/2022; tuttavia il pubblico ministero resta titolare del potere di adeguare l'imputazione in dibattimento per evitare improcedibilità formali.
  • In presenza di disposizioni transitorie che modificano la procedibilità, l'inerzia della persona offesa non può automaticamente precludere all'organo dell'accusa l'esercizio dei poteri ordinari (tra cui la contestazione suppletiva) volti a tutela dell'interesse pubblico all'azione penale.
  • Sia il pubblico ministero che il giudice devono agire con tempestività: il PM deve proporre contestazioni suppletive nella prima udienza utile se pertinente; il giudice, prima di dichiarare improcedibilità, deve accertare se l'ostacolo sia stato rimosso dall'attività regolarmente compiuta in udienza.

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