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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20170/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Una società, in qualità di condomina, aveva impugnato una delibera assembleare deducendo inizialmente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. per tardiva convocazione dell'assemblea. Nel corso del giudizio il condominio aveva depositato il verbale di una successiva assemblea nella quale tutti i punti dell'ordine del giorno della delibera impugnata erano stati riapprovati, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La società non si era opposta a tale declaratoria, ma aveva domandato la condanna della controparte alle spese di lite. I giudici di merito avevano compensato le spese ritenendo una soccombenza virtuale reciproca, anche per asserita improcedibilità della domanda per mediazione non effettivamente svolta. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sulle spese, sostenendo: che il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla mancata eccezione e sulla mancata rilevazione tempestiva dell'improcedibilità; che l'art. 5 d.lgs. 28/2010 era stato mal applicato; che il primo incontro di mediazione, conclusosi senza accordo, bastava a integrare la condizione di procedibilità; che era errato negare l'effettività del primo incontro; e che il mediatore non poteva verbalizzare determinate dichiarazioni delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese alla luce del principio per cui, nei casi soggetti a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 66 disp. att. c.c.

    richiamato come base dell'originaria censura di tardiva convocazione dell'assemblea condominiale, senza ulteriori sviluppi decisori nella sentenza di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omessa pronuncia del giudice d'appello sulla questione dell'improcedibilità

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione del carattere effettivo del primo incontro di mediazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità per i motivi di nullità della sentenza

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha chiarito che la condizione di procedibilità non può essere negata quando la parte ha partecipato al primo incontro di mediazione

  • art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 28/2010

    interpretato nel senso che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la condizione è avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010

    richiamato come previsione attuale corrispondente alla regola applicata ratione temporis

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010

    richiamato per affermare che il mediatore informa le parti sulla funzione e sulle modalità della mediazione nel primo incontro

  • art. 8, commi 1 e 4-bis, d.lgs. 28/2010

    richiamato nei motivi di ricorso sulla disciplina del procedimento di mediazione

  • art. 2-bis, d.lgs. 28/2010

    richiamato nei motivi di ricorso come disposizione connessa alla disciplina della mediazione

  • art. 9 d.lgs. 28/2010

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di verbalizzazione nel procedimento di mediazione

  • art. 5 della direttiva 2008/52/CE

    richiamato nei motivi di ricorso sul quadro europeo della mediazione civile e commerciale

  • considerando 13 direttiva 2008/52/CE

    richiamato nei motivi di ricorso

  • considerando 14 direttiva 2008/52/CE

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei profili di illegittimità costituzionale dedotti dalla ricorrente

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei profili di illegittimità costituzionale dedotti dalla ricorrente

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione al parametro convenzionale ed eurounitario

  • art. 6, par. 1 CEDU

    richiamato nei profili di illegittimità costituzionale e convenzionale dedotti dalla ricorrente

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda si considera adempiuta quando la parte istante avvia la procedura e compare al primo incontro dinanzi al mediatore; non è richiesto che la mediazione prosegua oltre se la parte, ricevute le informazioni dovute, dichiara di non volerla utilmente proseguire.
  • L'esito negativo del primo incontro di mediazione è sufficiente a integrare l'avveramento della condizione di procedibilità, secondo il tenore letterale dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e in coerenza con l'esigenza di non comprimere o dilazionare eccessivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, non può fondarsi la compensazione su una pretesa improcedibilità della domanda quando la parte abbia comunque partecipato al primo incontro di mediazione e la condizione di procedibilità debba ritenersi avverata.
  • Il carattere 'effettivo' della mediazione non può essere inteso come obbligo delle parti di accettare una trattativa o di proseguire indefinitamente il procedimento; l'onere processuale si esaurisce con la partecipazione al primo incontro e con la presa d'atto del mancato accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteMediazione
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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