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Sentenza

Sentenza del 26/07/2022 n. 3465 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Indebito soggettivo - Termine di decadenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha effettuato il versamento IRAP pur non essendovi tenuto, in errore ma in convincimento scusabile di essere obbligato. Si contestava la restituzione di quanto versato come "indebito soggettivo" (ex latere solventis) e la possibilità di agire in ripetizione mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/73. La questione riguardava la qualificazione dell'errore (esistenza dell'obbligo o quantificazione del tributo) e la conseguente fattibilità della ripetizione.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che il versamento compiuto da chi non era tenuto, per errore scusabile, configura un indebito soggettivo ex latere solventis. Ne deriva che il solvens ha azione di ripetizione traducibile, nel diritto tributario, nella possibilità di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/73. La pronuncia conferma che tale rimedio è applicabile in modo indifferenziato alle ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, sia che l'errore riguardi l'an (l'esistenza dell'obbligo) sia che riguardi il quantum (la misura del tributo). Esito favorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    L'art. 38 è applicabile per la richiesta di rimborso dei versamenti indebiti effettuati dal solvens: l'istanza di rimborso è il rimedio previsto per la ripetizione nel diritto tributario e si applica anche agli indebiti soggettivi derivanti da errore scusabile sul soggetto obbligato o sul quantum.

  • Cassazione, sent. n. 23999/2016

    La giurisprudenza di legittimità conferma che il versamento effettuato da chi non era tenuto, ma in errore scusabile, è indebito soggettivo ex latere solventis e legittima l'azione di ripetizione mediante istanza di rimborso; la regola vale per errori relativi sia all'an che al quantum.

Massime di principio

  • Un versamento effettuato da chi non era tenuto, se compiuto in convincimento scusabile di obbligo personale, va qualificato come indebito soggettivo (ex latere solventis) e consente la ripetizione.
  • La via amministrativa dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. 602/73 è il rimedio ordinario per ottenere la restituzione dei versamenti indebiti da parte del solvens; occorre verificare e rispettare i termini di decadenza previsti dalla norma e dalla giurisprudenza.
  • La ripetibilità del versamento indebito è indipendente dal tipo di errore: si applica sia quando l'errore concerne l'esistenza dell'obbligo (an) sia quando riguarda la misura del tributo (quantum), inclusi gli errori materiali.
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare la scusabilità dell'errore (motivazioni, consulenze, documenti probatori) e proporre prima l'istanza di rimborso all'Amministrazione; in caso di diniego o silenzio rifiuto, valutare l'azione giurisdizionale nei termini di legge.
  • È prudente verificare precedenti giurisprudenziali e la normativa applicabile per i termini e le modalità procedurali specifiche prima di agire, poiché la tutela dipende anche dal rispetto delle formalità previste per la ripetizione.

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