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Ordinanza

Ordinanza n. 15725/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per: -​ L’immediato ripristino della frequenza scolastica di -OMISSIS- per l’intero e completo orario della classe, inibendo ogni arbitraria riduzione del tempo-scuola; l’ammissione provvisoria al percorso personalizzato ad obiettivi equipollenti/minimi (Profilo B), con espresso divieto per l’Amministrazione di applicare automatismi preclusivi fondati sulla mera diagnosi clinica e ordinando che la valutazione avvenga sulle sue effettive capacità cognitive, al fine di garantirgli la piena partecipazione e l’ammissione ai prossimi Esami di Stato per il conseguimento del diploma di maturità; L’assegnazione provvisoria di 18 ore settimanali di sostegno e 18 ore di assistenza specialistica, garantendo la continuità relazionale delle figure richieste (Coop. Eureka I Onlus).​

Giustizia amministrativa202609710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni scolastiche contestate in relazione alla frequenza, al percorso didattico personalizzato e all'assegnazione delle ore di sostegno e assistenza specialistica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Lo studente, tramite la madre anche quale amministratrice di sostegno, ha chiesto l'immediato ripristino della frequenza per l'intero orario della classe, l'ammissione provvisoria a un percorso personalizzato con obiettivi equipollenti o minimi (Profilo B), la valutazione delle sue capacità cognitive senza automatismi basati sulla diagnosi clinica e l'ammissione ai prossimi Esami di Stato. Ha inoltre chiesto l'assegnazione provvisoria di 18 ore settimanali di sostegno e 18 ore di assistenza specialistica, con continuità delle figure professionali richieste. Il testo non specifica puntualmente gli atti impugnati né articola singoli motivi di illegittimità.

La decisione

Il Collegio non ha deciso la domanda cautelare o il merito delle contestazioni. Ha ritenuto indispensabile acquisire, ai fini della decisione, il Profilo di Funzionamento dello studente aggiornato all'attualità e le conseguenti determinazioni del GLO. Ha posto l'incombente a carico di entrambe le parti, assegnando trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 novembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 66/2017

    ritenuto indispensabile ai fini della decisione acquisire il Profilo di Funzionamento (ai sensi del D. Lgs. 66/2017 e del D.M. 183/2019) relativo all’odierno ricorrente, aggiornato all’attualità, nonché le determinazioni conseguenti del GLO;

    Il Profilo di Funzionamento previsto dalla normativa sull'inclusione scolastica è un elemento istruttorio indispensabile per la decisione sulla controversia.

  • D.M. 183/2019

    ritenuto indispensabile ai fini della decisione acquisire il Profilo di Funzionamento (ai sensi del D. Lgs. 66/2017 e del D.M. 183/2019) relativo all’odierno ricorrente, aggiornato all’attualità, nonché le determinazioni conseguenti del GLO;

    Il Profilo di Funzionamento, da acquisire aggiornato, e le conseguenti determinazioni del GLO sono necessari ai fini istruttori; il testo non espone ulteriori contenuti interpretativi del decreto.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per ordinare l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata insieme alle disposizioni sulla protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento dei dati sanitari e identificativi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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