Sentenza n. 351/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Fondi datato 20 Maggio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività e di riapertura dell’impianto di autolavaggio sito in Fondi, in Via Mola di Santa Maria, snc; - ove occorra, della nota trasmessa dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Fondi con prot. 34781 del 14/05/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione e di riapertura dell'attività di autolavaggio, con contestuale ordine di cessazione immediata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, richiamando l'annullamento giurisdizionale del precedente permesso di costruire e degli atti paesaggistici, ha ritenuto l'impianto privo dei titoli edilizi necessari e ha vietato la prosecuzione e la riapertura dell'attività. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, sostenendo che la situazione di carenza del titolo edilizio era stata determinata dall'inerzia del Comune nell'eseguire la sentenza n. 50/2025, che aveva annullato la conclusione negativa della conferenza di servizi finalizzata al rilascio del titolo ex art. 38 d.P.R. 380/2001 e aveva imposto, per effetto della tardività del parere paesaggistico, una conclusione positiva della conferenza. In secondo luogo, ha dedotto travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in relazione all'esistenza di una Segnalazione certificata di agibilità, ritenuta titolo legittimante per l'esercizio dell'attività e mai annullata. Il Comune ha sostenuto che la sentenza n. 50/2025 non costituisse titolo valido per la prosecuzione dell'attività e che la società fosse comunque priva del titolo edilizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto che la motivazione del provvedimento comunale corrispondeva, sul piano meramente fattuale, all'annullamento del precedente permesso di costruire; tuttavia, ha ritenuto illegittimo il divieto perché la situazione di carenza del titolo era conseguenza dell'inerzia dello stesso Comune. La sentenza n. 50/2025 aveva definitivamente accertato l'illegittimità della determinazione negativa della conferenza di servizi, fondata esclusivamente sul parere della Soprintendenza tardivamente reso, e aveva imposto di considerare l'inerzia dell'autorità paesaggistica come assenso incondizionato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990. La successiva sentenza di ottemperanza n. 808/2025 aveva inoltre ordinato al Comune di concludere positivamente la conferenza di servizi ai fini del rilascio del titolo edilizio ex art. 38 d.P.R. 380/2001, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Pertanto, al momento della presentazione della SCIA per la riapertura, la regolarizzazione edilizia risultava destinata a esito positivo e la mancata formalizzazione del titolo dipendeva esclusivamente dall'inadempimento comunale. Richiamando il principio secondo cui, in assenza di evidenti violazioni urbanistiche ostative alla sanatoria, l'amministrazione non può impedire l'esercizio dell'attività produttiva per sole ragioni edilizie mentre è ancora pendente il procedimento di sanatoria, il TAR ha ritenuto illegittima l'inibizione dell'attività. Tale principio è stato ritenuto applicabile a maggior ragione quando le opere erano state originariamente realizzate sulla base di un titolo edilizio, poi annullato, e la loro regolarizzazione era stata definitivamente riconosciuta come dovuta, ma non ancora formalizzata per inerzia dell'amministrazione. Il comportamento comunale è stato inoltre giudicato contrario al principio di leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e al buon andamento ex art. 97, comma 2, Cost. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
“in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite….2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.”
La disposizione costituisce lo strumento per regolarizzare opere realizzate sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato, quando non sia possibile rimuovere i vizi procedurali o ripristinare lo stato dei luoghi.
art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990
“l’assenza di pronuncia equivale ad assenso incondizionato”
La mancata espressione del parere entro il termine perentorio assegnato nella conferenza di servizi equivale ad assenso incondizionato; il parere negativo tardivo è tamquam non esset e non può fondare la determinazione conclusiva negativa.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di improntare i rapporti con il cittadino ai principi della collaborazione e della buona fede; la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie e l'utilizzo della propria inerzia per negare l'attività del privato contrasta con tale principio.
art. 97, comma 2, Costituzione
Il comportamento amministrativo deve rispettare il principio di buon andamento; l'inerzia e la gestione farraginosa del procedimento, che ostacolino senza giustificazione l'attività privata, risultano incompatibili con tale principio.
Massime di principio
- Quando la carenza del titolo edilizio posto a fondamento dell'inibizione di un'attività produttiva dipende dall'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato che impone la regolarizzazione dell'intervento, l'amministrazione non può utilizzare quella stessa carenza per vietare la prosecuzione dell'attività.
- In pendenza di un procedimento di sanatoria edilizia, l'esercizio dell'attività produttiva non può essere automaticamente precluso per ragioni esclusivamente edilizie, se non risultano evidenti violazioni urbanistiche incompatibili con la sanatoria e l'amministrazione non ha ancora definito il procedimento.
- Il principio di non preclusione dell'attività produttiva durante il procedimento di sanatoria opera a maggior ragione quando le opere erano state originariamente realizzate sulla base di un titolo edilizio poi annullato e la loro regolarizzazione sia stata definitivamente riconosciuta come dovuta, restando da formalizzare soltanto per inerzia amministrativa.
- Nella conferenza di servizi, il parere espresso oltre il termine perentorio assegnato è tamquam non esset e non può fondare la determinazione conclusiva; l'assenza di pronuncia nel termine equivale ad assenso incondizionato nei casi previsti dall'art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990.
- L'amministrazione che non esegue tempestivamente un giudicato e mantiene il privato in una situazione di incertezza non può invocare l'assenza del titolo, da essa stessa determinata, per adottare un provvedimento inibitorio; tale comportamento viola i principi di leale collaborazione e buon andamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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