Cassazione Penale, Sentenza n. 47813/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'atto del Questore che aveva interdetto al ricorrente l'accesso a manifestazioni sportive per cinque anni e lo obbligava a presentarsi presso uffici di polizia nei giorni delle partite del Venezia Calcio. Il ricorrente deduceva nullità per inosservanza dell'art. 6 (termine dilatorio di 48 ore) della L. 13/12/1989 n. 401, contestava il difetto di motivazione circa necessità e urgenza, l'attribuibilità delle condotte a lui e la sua pericolosità sociale, nonché la carenza di motivazione sull'obbligo di presentazione, la durata e l'estensione alle trasferte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine delle 48 ore) e lo ha dichiarato assorbente. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 20/6/2022 nella parte relativa all'obbligo di presentazione. Gli altri profili (motivazione sulla necessità/urgenza, riferibilità delle condotte, durata/estensione dell'obbligo) sono stati assorbiti e non decisi. È stato dato mandato alla cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore di Venezia.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2-bis e 3
La Corte interpreta che la convalida del provvedimento del Questore da parte del G.i.p. non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato, termine necessario per consentire all'interessato di presentare memorie o deduzioni e garantire il contraddittorio cartolare; la violazione di tale termine rende la convalida nulla.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che limita l'accesso a manifestazioni sportive non può essere disposta prima che siano decorse 48 ore dalla notifica all'interessato; tale termine è necessario per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- Il mancato rispetto del termine di 48 ore determina nullità della convalida (e, conseguentemente, dell'efficacia di talune misure) ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; chi subisce il provvedimento può quindi ottenere l'annullamento senza rinvio su questo profilo.
- Quando la Corte annulla per vizio procedurale di questo tipo, eventuali censure in ordine alla motivazione o alla valutazione materiale delle condotte possono restare assorbite e non esaminate; tali questioni potranno essere nuovamente valutate solo se e quando venga adottato un nuovo provvedimento procedurale rispettoso dei termini.
- In situazioni analoghe, il soggetto interessato dovrebbe verificare immediatamente la data e l'ora di notifica del provvedimento e, se la convalida è stata adottata prima delle 48 ore, proporre impugnazione per nullità; è inoltre opportuno predisporre memorie/deduzioni da depositare entro il termine utile per tutelare il diritto di difesa.
- L'inefficacia dichiarata può essere limitata a talune misure (qui l'obbligo di presentazione): occorre leggere attentamente il dispositivo per comprendere quali aspetti del provvedimento risultino annullati o inefficaci.
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