Sentenza n. 757/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Cosenza – sezione lavoro, pubblicata il 24 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, relativa all'accredito delle somme spettanti sulla carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito eccependo il mancato rispetto dell'iter indicato sul sito istituzionale per ottenere l'accredito. Il TAR ha rilevato che non risultava documentata la notifica della sentenza all'indirizzo PEC istituzionale indicato dal Ministero, completa del codice fiscale della beneficiaria e delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo, adempimenti ritenuti necessari per conseguire l'importo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che, in assenza della notifica della pronuncia all'indirizzo PEC istituzionale indicato e della comunicazione completa di codice fiscale e annualità interessate, non fosse configurabile un'inottemperanza del Ministero. Secondo il giudice, il mancato perfezionamento degli adempimenti necessari all'accredito impediva di imputare all'amministrazione la mancata esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è stato respinto perché non è stata accertata l'inottemperanza dell'amministrazione.
Massime di principio
- Non sussiste inottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione quando il mancato adempimento dipenda dall'omessa osservanza, da parte del creditore, degli adempimenti procedurali necessari indicati dall'amministrazione per consentire l'accredito delle somme riconosciute.
- Nell'azione di ottemperanza, il giudice deve verificare in concreto se l'amministrazione abbia omesso di eseguire un obbligo esigibile e attuale risultante dal giudicato; tale verifica può escludere l'inadempimento quando non risulti effettuata la comunicazione necessaria, completa dei dati richiesti, all'indirizzo istituzionale previsto.
Come è indicizzato
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