Cassazione Penale, Sentenza n. 2579/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la condanna in primo grado contestando manifesta illogicità della motivazione. In particolare si sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare un elemento indiziario rilevante: l'individuazione fotografica dell'imputato effettuata dal teste Alessandro Ottaviani pochi giorni dopo il sinistro, che aveva riconosciuto la persona alla guida della Fiat 500 rossa fermatasi all'autogrill. Il ricorrente lamentava altresì che la Corte d'appello avesse indebitamente privilegiato la testimonianza della vittima (Ceccarelli) rispetto a quella dell'Ottaviani e che la mancata consulenza tecnica sulle autovetture fosse irrilevante. Si contestava, infine, che la sentenza avesse fatto ricorso a un criterio di "probabilità" idoneo a superare il ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (il vizio di manifesta illogicità deve essere macroscopico) e il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito dei fatti. Ha confermato la corretta applicazione del criterio probatorio in materia di prova indiziaria da parte della Corte d'appello: i giudici di merito hanno valutato unitariamente gli indizi e ritenuto che, pur essendo provata la presenza in zona della Fiat 500 condotta da Siano e pur essendo esistita un'individuazione fotografica, sussisteva un ragionevole dubbio sull'identità tra il veicolo investitore e la Fiat 500 vista dall'Ottaviani qualche minuto dopo. La Corte ha osservato l'assenza di verifiche tecniche sulla compatibilità dell'ammaccatura e la mancanza di tracce sull'Alfa Mito come elementi che legittimavano il dubbio. Ha inoltre precisato che la mera probabilità non basta per superare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; è richiesta la "corroborazione dell'ipotesi accusatoria". Di conseguenza la sentenza di appello (che aveva riformato la condanna) è stata confermata e il ricorso del Procuratore generale è stato respinto.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 189 commi 6 e 7
Norma incriminatrice relativa all'omissione di soccorso e all'obbligo di fermarsi: il fatto contestato all'imputato è stato inquadrato in tale disposizione come fatto-base dell'azione penale originaria
Codice di procedura penale, art. 546 comma 1 lett. e)
art. 546, comma 1, lett. e)
La disposizione impone al giudice di indicare le prove poste a base della decisione e di motivare sull'attendibilità e sull'inattendibilità degli elementi; la Corte ha richiamato tale criterio per giustificare la valutazione critica degli indizi e la motivazione della decisione di merito
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce)
ex multis: Sez. U, n. 33748/2005 (Mannino); Sez. U, n. 6682/1992 (Musunneci); Sez. U, n. 38343/2014 (Espenhahn); Sez. 3, n. 18521/2018 (Ferri)
Principi affermati: il vizio di manifesta illogicità deve essere macroscopico; la prova indiziaria va valutata nel suo complesso secondo un metodo inferenziale unitario (sillogismo giudiziario); non è ammesso alla Cassazione riesaminare il merito probatorio; la nozione di "corroborazione dell'ipotesi accusatoria" sostituisce l'uso della "probabilità" come criterio decisorio
Massime di principio
- La identificazione fotografica non è prova unica e incontrovertibile: costituisce un elemento indiziario che va valutato insieme agli altri elementi e solo se, nell'insieme, permette la corroborazione dell'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio può fondare una condanna
- In processo indiziario il giudice deve esaminare gli indizi in prospettiva unitaria e spiegare come gli stessi confluiscono in un quadro probatorio coerente; la mera somma di indizi possibilistici non è sufficiente
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se macroscopico (ictu oculi) e non per semplici divergenze di valutazione degli elementi di fatto
- La presenza temporale e territoriale dell'imputato in una zona compatibile con l'evento è un elemento di possibilità, ma da sola non vale a escludere il ragionevole dubbio sull'autore del reato
- L'assenza di approfondimenti tecnici (consulenze sulla compatibilità dei danni, esame delle tracce) può indebolire fortemente un'imputazione fondata su riscontri esclusivamente testimoniali e visivi
- Il corretto criterio di giudizio penale rimane la "corroborazione dell'ipotesi accusatoria" oltre ogni ragionevole dubbio: non è ammesso il ricorso alla sola "probabilità" logica o statistica per condannare
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