Cassazione Civile, Ordinanza n. 34612/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in riassunzione, instaurato dalla società incorporante dopo precedente cassazione con rinvio, avente ad oggetto una cartella di pagamento per imposte dirette, IVA e sanzioni, il relativo ruolo e un provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018. La commissione tributaria regionale, nel decidere il rinvio, ha fatto riferimento sia all'art. 392 c.p.c. sia alla riassunzione nel processo tributario, ma nel dispositivo ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ricorrente ha proposto nove motivi: nullità per violazione delle norme sulla riassunzione nel processo tributario; contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione delle norme sul giudicato esterno e sulla riproponibilità delle questioni assorbite; motivazione apparente o mancante; omessa pronuncia su numerosi motivi del ricorso in riassunzione, tra cui giudicato sull'annullamento del ruolo, inesistenza del soggetto destinatario del ruolo/cartella, decadenza dal potere di iscrivere a ruolo e diniego della definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente, perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione solo apparente: il ragionamento del giudice di rinvio non consentiva di comprendere quali questioni fossero state effettivamente esaminate e con quale percorso logico si fosse pervenuti alla decisione. È stato rilevato anche un contrasto tra la motivazione, che parlava di rigetto nel merito, e il dispositivo, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese. Per effetto dell'accoglimento del quarto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Restano assorbiti gli altri motivi, relativi a giudicato esterno, omessa pronuncia e ulteriori vizi processuali.
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per evidenziare che nel processo tributario la riassunzione segue la disciplina propria dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, non quella civilistica; la Corte rileva che il riferimento fatto dal giudice di rinvio è comunque incoerente con il quadro processuale tributario.
artt. 49 e 63 d.lgs. n. 546/1992
Norme evocate per sostenere la disciplina speciale della riassunzione nel processo tributario e la nullità della decisione che vi abbia fatto applicazione non corretta.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo collega al dovere di rendere percepibile il percorso logico della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 63 d.lgs. n. 546/1992 per denunciare la violazione delle regole sul giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
Norma centrale sul giudizio di rinvio e sulla riassunzione nel processo tributario; la decisione impugnata è censurata perché non ne rispetta correttamente la disciplina.
art. 111 Cost.
Parametri costituzionali richiamati per denunciare il difetto di motivazione e il contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per contestare la mancata considerazione, da parte del giudice di rinvio, dei limiti e degli effetti del giudizio rescissorio dopo la cassazione con rinvio.
art. 394 c.p.c.
Evocato unitamente all'art. 384 c.p.c. per censurare la gestione del giudizio di rinvio e la riproposizione delle questioni assorbite.
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 12
Norma sulla definizione agevolata della controversia tributaria; uno dei capi della controversia riguardava il diniego della definizione agevolata.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi sull'annullamento del ruolo.
art. 17 d.P.R. n. 602/1973
Evocato per la censura di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su diversi motivi del ricorso in riassunzione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura utilizzata per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali, contrasto tra motivazione e dispositivo e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte solo in via sistematica, per ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
Non espressamente applicato in decisione, ma richiamato nella tassonomia non pertinente; non incide sulla ratio della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esista solo in forma grafica ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio seguito dal giudice, impedendo alle parti e al giudice di legittimità di ricostruirne il fondamento.
- Nel processo civile e tributario, il vizio di motivazione rilevante in cassazione si riduce al "minimo costituzionale": sono denunciabili solo anomalie estreme, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Quando la sentenza contiene un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, o il dispositivo è incompatibile con il percorso argomentativo, la decisione è nulla per violazione del requisito di coerenza logico-formale della pronuncia.
- Il giudice di rinvio deve esaminare le questioni effettivamente devolute e dare conto, in modo intellegibile, delle ragioni per cui le accoglie o le respinge; l'omissione o l'apoditticità del percorso decisionale determinano nullità della sentenza.
- Le censure che investono la nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto tra motivazione e dispositivo sono assorbenti rispetto ad altri motivi che presuppongano una valida decisione di merito o di rito.
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