Cassazione Penale, Ordinanza n. 13440/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla propria penale responsabilità. Tuttavia, dalla ricostruzione del giudice dell'impugnazione emerge che in appello egli aveva già rinunciato ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità, insistendo solo sulle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio. Il ricorso ha quindi riproposto una censura su un profilo che era stato espressamente abbandonato in sede di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto investiva la responsabilità penale, profilo al quale il ricorrente aveva rinunciato in appello. La rinuncia ha reso quel motivo come mai proposto, precludendo il riesame in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia in appello a uno specifico motivo concernente l'affermazione di responsabilità preclude il riesame di quel profilo in cassazione, poiché il motivo rinunciato deve considerarsi come mai proposto.
- Il ricorso per cassazione non può validamente riproporre una censura su un capo o profilo della decisione espressamente abbandonato nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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