Cassazione Civile, Sentenza n. 1418/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la ripresa a tassazione in capo al sig. Mario Zaccariotto dei maggiori utili accertati alla societa' Zaccariotto Mario s.p.a. per gli anni 2005-2008. Gli accertamenti societari erano divenuti definitivi per mancata impugnazione; l'Ufficio ha quindi ricalcolato il reddito del socio in quanto partecipante in societa' di capitali a ristretta base azionaria. Il contribuente ha impugnato gli avvisi rivolti a lui e ha sostenuto, tra l'altro, carenze della motivazione delle sentenze di merito e l'insufficiente considerazione di elementi probatori (compresi elaborati peritali penali), nonche' il fatto che la quota attribuita al socio avrebbe dovuto essere depurata delle imposte pagate dalla societa'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la commissione tributaria regionale avesse adeguatamente motivato, richiamando principi consolidati: autonomia del processo tributario rispetto a quello penale, possibilita' dell'effetto riflesso degli accertamenti societari verso il socio in caso di societa' a ristretta base partecipativa, elegittimita' della presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili salvo prova contraria. La Corte ha inoltre affermato che, se non e' fornita prova che i maggiori utili non sono stati distribuiti (per esempio perche' accantonati o reinvestiti), la presunzione regge; e che la quota attribuita al socio non puo' essere considerata al netto delle imposte che la societa' avrebbe eventualmente pagato, trattandosi di ricavi extracontabili. Il ricorrente e' stato condannato alle spese e la sentenza ha liquidato le somme dovute all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
Richiamati gli artt. relativi alla motivazione e al procedimento tributario per valutare se la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio di motivazione rilevante ai sensi del d.lgs.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Norma sulla nullita' della sentenza per mancata o apparente motivazione: la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali che limitano l'intervento in cassazione ai casi di vera mancanza o apparente motivazione, non alla mera insufficienza.
art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione richiesti; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 122 e 123 c.p.c.
Citate in relazione alla possibile nullita' per carenze procedurali o di istruttoria; la Corte ha ritenuto che non vi fosse insufficiente motivazione sull'omissione di acquisire elaborati peritali penali.
art. 2697 c.c.
Principio sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, nel caso di societa' a ristretta base partecipativa, grava sul socio l'onere di provare che i maggiori utili accertati non sono stati distribuiti (ad es. erano accantonati o reinvestiti).
art. 2261 c.c.
Richiamato per spiegare i poteri dei soci di accesso alla documentazione societaria e il legame logico che giustifica l'effetto riflesso degli accertamenti societari verso i soci.
d.P.R. n. 917/1986 (artt. 47, 84, 163)
Norme del TUIR citate dal ricorrente in ordine al calcolo delle imposte e alla determinazione del reddito di capitale; la Corte ha precisato che, nell'attribuire utili extracontabili al socio, non si possono dedurre imposte societarie teoriche poiche' i maggiori ricavi non contabilizzati non hanno dato luogo a pagamento di imposte da parte della societa'.
d.P.R. n. 600/1973 (art. 67)
Richiamato rispetto alla disciplina degli utili e delle imposte sui redditi di capitale; la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui la quota pro quota non va depurata delle imposte ipotetiche a carico della societa'.
d.P.R. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Norma richiamata in dispositivo circa i presupposti per il versamento o altre conseguenze processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali relativi a societa' di capitali a ristretta base partecipativa la constatazione di maggiori utili della societa' puo' legittimamente riflettersi sui soci: la presunzione pro quota e' legittima e il socio deve fornire prova precisa che tali utili non sono stati distribuiti (es. erano accantonati o reinvestiti).
- La definita' degli accertamenti societari costituisce atto presupposto per l'accertamento nei confronti del socio; il socio non puo' riaprire questioni gia' decise in capo alla societa' se non offrendo prova contraria idonea.
- Il giudice tributario e' autonomo rispetto al giudice penale: la mancata acquisizione di elaborati penali non determina automaticamente nullita' della decisione tributaria, salvo che non vi sia un vizio motivazionale grave.
- Il ricorso per cassazione non e' strumento per una nuova valutazione del merito probatorio; puo' censurare solo vizi di diritto o macroscopici difetti di motivazione (mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria).
- In caso di fallimento societario, dopo lo spossessamento l'unico soggetto legittimato ad agire in relazione agli atti societari e' il curatore; il socio privata' dell'uso dell'azienda perde la legittimazione ad impugnare atti societari.
- Quando si attribuiscono pro quota utili extracontabili ai soci, non e' possibile dedurre dalla quota spettante al socio le imposte che sarebbero spettate alla societa', poiche' gli utili extracontabili non hanno dato luogo ad un effettivo pagamento d'imposte societarie.
- Il contribuente che intende contrastare l'accertamento riflesso deve produrre elementi concreti e specifici (documentazione contabile, prove di accantonamenti o reinvestimenti) e non puo' limitarsi a deduzioni generiche.
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