Cassazione Penale, Sentenza n. 31590/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 04/05/2021 per vizi di motivazione e travisamento della prova. Dimitrijevic contesta la conferma della responsabilita per il porto in luogo pubblico di arma da sparo, evidenziando contraddizioni tra l'accertamento della presenza e dell'uso dell'arma e l'assoluzione per il tentato omicidio (mancato rinvenimento dell'arma e dei bossoli, assenza di fori sul veicolo di servizio, contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi). Radosavljevic deduce carenza probatoria circa il suo concorso nella resistenza a pubblico ufficiale, lamentando che la sola presenza a bordo non costituisce apporto causale penalmente rilevante senza elementi concreti di aiuto o istigazione. Mijajlovic contesta la qualificazione di simulazione di reato (denunzia di furto falsa), sostenendo che la valutazione della tardività e genericità della denuncia non sarebbe sufficientemente fondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di DIMITRIJEVIC DOLARI e RADOSAVLJEVIC RAFAEL, annullando la sentenza impugnata nei loro confronti (Dimitrijevic limitatamente al capo B, porto d'arma) e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, perche la motivazione d'appello presenta gravi lacune e contraddizioni nella valutazione delle prove e della attendibilità dei testi. Il ricorso di MIJAJLOVIC MIRA è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la condanna per simulazione di reato e la determinazione della pena sono confermate e alla stessa vengono addebitate le spese nonché un versamento equitativo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma qualificata per la simulazione di reato: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza di denuncia tardiva e generica, non adeguatamente giustificata dall'imputata, e idonea a esporre all'apertura di procedimento penale per un fatto non avvenuto
art. 337 cod. pen.
Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: applicata ai fatti di fuga e opposizione al controllo; la determinazione della responsabilità in capo ai concorrenti richiede valutazione del contributo causale concreto e non meramente della presenza
art. 81 cod. pen.
Rinvio alla continuazione dei reati: la Corte segnala che la determinazione della pena in continuazione può giustificare differenze di entità sanzionatoria tra coimputati e, in caso di mutamento dell'accertamento di reato, la pena va ricalcolata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: richiamata la doverosità, quando il giudice si discosta dal minimo edittale, di motivare specificamente i criteri oggettivi e soggettivi utilizzati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicata per imputare a Mijajlovic le spese e il versamento alla Cassa delle ammende dopo la dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Se la motivazione di merito contiene valutazioni contraddittorie sull'attendibilità dei medesimi testi a seconda dei profili del reato, la Cassazione può annullare per carenza di motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame.
- La presenza fisica di un soggetto sul luogo o a bordo di un veicolo non basta, di per sé, a fondare il concorso in reato; occorrono elementi concreti che dimostrino un apporto causale o un'induzione/aiuto o una consapevole condivisione dell'azione violenta.
- Nel valutare dichiarazioni contraddittorie fra più testi, il giudice deve verificare correlazioni con riscontri oggettivi (rinvenimento dell'arma, bossoli, fori sui veicoli, ecc.); l'assenza di tali riscontri aumenta il dovere di motivare criticamente la scelta probatoria.
- La simulazione di reato trova fondamento quando la denuncia è palesemente tardiva e generica e non giustificata da elementi concreti: l'onere di spiegare la tardività grava sulla denunciante.
- In tema di determinazione della pena, ogni discostamento dal minimo edittale richiede motivazione specifica sui criteri dell'art.133 c.p.; in mancanza la decisione può essere impugnata con successo.
- La Cassazione tende ad annullare e rinviare quando esistono profili di valutazione della prova che possono portare a esiti difformi se esaminati con rigore e completezza; il rinvio impone ad altra sezione di riconsiderare le prove senza i vizi indicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31585/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →