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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31590/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 04/05/2021 per vizi di motivazione e travisamento della prova. Dimitrijevic contesta la conferma della responsabilita per il porto in luogo pubblico di arma da sparo, evidenziando contraddizioni tra l'accertamento della presenza e dell'uso dell'arma e l'assoluzione per il tentato omicidio (mancato rinvenimento dell'arma e dei bossoli, assenza di fori sul veicolo di servizio, contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi). Radosavljevic deduce carenza probatoria circa il suo concorso nella resistenza a pubblico ufficiale, lamentando che la sola presenza a bordo non costituisce apporto causale penalmente rilevante senza elementi concreti di aiuto o istigazione. Mijajlovic contesta la qualificazione di simulazione di reato (denunzia di furto falsa), sostenendo che la valutazione della tardività e genericità della denuncia non sarebbe sufficientemente fondata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di DIMITRIJEVIC DOLARI e RADOSAVLJEVIC RAFAEL, annullando la sentenza impugnata nei loro confronti (Dimitrijevic limitatamente al capo B, porto d'arma) e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, perche la motivazione d'appello presenta gravi lacune e contraddizioni nella valutazione delle prove e della attendibilità dei testi. Il ricorso di MIJAJLOVIC MIRA è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la condanna per simulazione di reato e la determinazione della pena sono confermate e alla stessa vengono addebitate le spese nonché un versamento equitativo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma qualificata per la simulazione di reato: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza di denuncia tardiva e generica, non adeguatamente giustificata dall'imputata, e idonea a esporre all'apertura di procedimento penale per un fatto non avvenuto

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: applicata ai fatti di fuga e opposizione al controllo; la determinazione della responsabilità in capo ai concorrenti richiede valutazione del contributo causale concreto e non meramente della presenza

  • art. 81 cod. pen.

    Rinvio alla continuazione dei reati: la Corte segnala che la determinazione della pena in continuazione può giustificare differenze di entità sanzionatoria tra coimputati e, in caso di mutamento dell'accertamento di reato, la pena va ricalcolata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamata la doverosità, quando il giudice si discosta dal minimo edittale, di motivare specificamente i criteri oggettivi e soggettivi utilizzati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicata per imputare a Mijajlovic le spese e il versamento alla Cassa delle ammende dopo la dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • Se la motivazione di merito contiene valutazioni contraddittorie sull'attendibilità dei medesimi testi a seconda dei profili del reato, la Cassazione può annullare per carenza di motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • La presenza fisica di un soggetto sul luogo o a bordo di un veicolo non basta, di per sé, a fondare il concorso in reato; occorrono elementi concreti che dimostrino un apporto causale o un'induzione/aiuto o una consapevole condivisione dell'azione violenta.
  • Nel valutare dichiarazioni contraddittorie fra più testi, il giudice deve verificare correlazioni con riscontri oggettivi (rinvenimento dell'arma, bossoli, fori sui veicoli, ecc.); l'assenza di tali riscontri aumenta il dovere di motivare criticamente la scelta probatoria.
  • La simulazione di reato trova fondamento quando la denuncia è palesemente tardiva e generica e non giustificata da elementi concreti: l'onere di spiegare la tardività grava sulla denunciante.
  • In tema di determinazione della pena, ogni discostamento dal minimo edittale richiede motivazione specifica sui criteri dell'art.133 c.p.; in mancanza la decisione può essere impugnata con successo.
  • La Cassazione tende ad annullare e rinviare quando esistono profili di valutazione della prova che possono portare a esiti difformi se esaminati con rigore e completezza; il rinvio impone ad altra sezione di riconsiderare le prove senza i vizi indicati.

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