Sentenza n. 2807/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice per le prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» notificato in data 24 ottobre 2023 e che ha decretato l'esclusione del ricorrente dal prosieguo dell'iter selettivo, recante la seguente motivazione di non idoneità «il candidato non ha superato la PRIMA prova in quanto: SI E' RITIRATO DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PROVA»; - del giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica del concorso gravato, notificato al ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui assume che il ricorrente si sarebbe ritirato durante l'esecuzione della prova di corsa piana di 1000 metri; - dei verbali di svolgimento della prova di efficienza fisica sostenuta dal ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui ne hanno decretato l'inidoneità, esibiti al ricorrente in data 7 novembre 2023 all'esito di apposita istanza di accesso agli atti; - del verbale n. 40 del 24 ottobre 2023 riguardante le operazioni giornaliere di svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato; - dell'articolo 12 del bando di «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» nella parte in cui prevede che «il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di inidoneità»; -ove interpretate in malam partem delle norme tecniche che hanno disciplinato lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023», pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione, nella parte in cui prevedono «in caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data ricompresa nell'ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. Non è, in alcun caso, possibile ripetere la prova»; - della graduatoria di merito del concorso e del relativo decreto che l'ha approvata, pubblicati in data 22 novembre 2023, nella parte in cui non contengono il nominativo di parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 168/2022, con particolare riferimento all'art. 24; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente e per l'accertamento dell'interesse e del diritto di parte ricorrente alla ripetizione della corsa piana e allo svolgimento dei successivi esercizi che costituiscono la prova di efficienza fisica e, in caso di proficuo superamento, all'ammissione alle successive fasi concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica, esclusione dal concorso e graduatoria finale nella parte in cui non comprende il candidato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, durante la prova di corsa piana sui 1000 metri, era caduto e aveva interrotto l'esercizio, deducendo di essere stato costretto a farlo da un infortunio alla caviglia destra. Ha contestato la qualificazione dell'evento come mero ritiro, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerarlo un infortunio e consentire la ripetizione della prova o, comunque, il differimento delle prove successive. Ha dedotto arbitrarietà e irragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.m. n. 198/2003, del d.m. n. 168/2022, della lex specialis e delle norme tecniche della procedura, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e violazione del favor partecipationis. Ha inoltre prospettato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano, in caso di infortunio, il solo differimento delle prove successive e non la ripetizione della prova durante la quale l'infortunio si era verificato. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria e, nel merito, ha sostenuto la necessità di rispettare la lex specialis e la par condicio tra candidati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che la graduatoria finale era stata impugnata già con il ricorso introduttivo e notificata a un controinteressato. Nel merito ha ritenuto il ricorso infondato, senza dover decidere in via dirimente la legittimità della clausola che prevedeva, per l'infortunio verificatosi durante una prova, il differimento delle sole prove successive e non la ripetizione della prova non superata. Il rigetto è stato fondato sull'insufficiente prova dell'infortunio quale causa di forza maggiore. Il verbale del pronto soccorso era incompleto: riportava il trauma distorsivo soltanto nella parte anamnestica, senza documentare adeguatamente diagnosi e accertamenti. La dinamica dell'incidente era stata allegata genericamente e non erano stati prodotti esami strumentali o ulteriori accertamenti idonei a collegare la caduta all'infortunio e quest'ultimo al mancato superamento della prova. Mancavano quindi una puntuale allegazione e una prova chiara dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità dell'evento. Il giudizio di non idoneità e l'esclusione sono stati confermati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di arbitrarietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa; il motivo non è stato accolto.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il motivo non è stato accolto.
art. 3, comma 3, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Richiamato tra le disposizioni applicabili alle prove di efficienza fisica; il ricorso non ha dimostrato che la sua applicazione imponesse la ripetizione della prova.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle prove fisiche; le relative censure sono state respinte.
art. 12 del bando di concorso
il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di inidoneità
La previsione della lex specialis è stata contestata, ma il TAR ha deciso la controversia sulla mancata prova dell'infortunio e non ha ritenuto necessario stabilirne in via dirimente la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Per ottenere la ripetizione o il differimento di una prova concorsuale a causa di un infortunio occorso durante l'esecuzione, il candidato deve allegare puntualmente la dinamica dell'evento e fornire una documentazione sanitaria oggettiva, completa e idonea a dimostrare l'infortunio, il suo nesso con l'interruzione della prova e il carattere imprevedibile ed eccezionale dell'accaduto.
- La documentazione sanitaria non è sufficiente a provare una causa di forza maggiore quando si limita a riportare dati anamnestici o formule generiche e dubitative, senza dare conto della diagnosi, degli accertamenti svolti o di esami strumentali idonei a confermare la patologia.
- La mera caduta durante una prova concorsuale non dimostra, di per sé, che il mancato superamento dell'esercizio sia stato determinato da un infortunio imprevedibile e non imputabile al candidato; occorre provare il collegamento causale tra caduta, lesione e interruzione della prova.
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