Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita di cosa futura stipulato tra le parti per la realizzazione e cessione di un complesso immobiliare destinato a sede della resistente. Durante l'esecuzione dell'opera furono richieste modifiche progettuali, approvate dal Comune con variante. La costruttrice sostenne che la committente non avesse versato alcuni acconti e, dopo una transazione che aveva consentito la ripresa e ultimazione dei lavori, promosse una nuova causa chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione, per l'aumento del valore dell'immobile ottenuto senza corrispondente incremento del prezzo e per l'uso di una porzione di terreno limitrofo di sua proprietà necessaria a realizzare le varianti. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello rigettarono le domande: ritennero prescritto il diritto risarcitorio e non provata o comunque infondata la domanda ex art. 2041 c.c.; esclusero inoltre che la diffida del 28 dicembre 1999 avesse efficacia interruttiva della prescrizione, reputandola una mera sollecitazione a definire bonariamente la lite. Con il ricorso per cassazione la società costruttrice denunciò: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e, in sostanza, dell'art. 2943 c.c., sostenendo che il verbale di ripresa dei lavori del 1995 e la diffida del 1999 integrassero atti idonei a interrompere la prescrizione perché contenenti una inequivoca richiesta di adempimento; 2) nullità della sentenza per mancato previo contraddittorio sulla questione dell'insussistenza del danno imputabile alla resistente in relazione alla maggiore volumetria utilizzata; 3) omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione dei documenti e delle istanze istruttorie sulla domanda di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel negare efficacia interruttiva alla diffida del 28 dicembre 1999 e nel non valutare correttamente gli altri atti richiamati alla luce dei principi sull'art. 2943 c.c. La Cassazione ha ricordato che l'atto interruttivo deve contenere la chiara indicazione del debitore e una pretesa idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, senza necessità di formule solenni; ha inoltre osservato che anche una richiesta formulata in termini conciliativi può comunque valere, se il contenuto complessivo esprime la volontà di esercitare il diritto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare il contenuto degli atti interruttivi e provvedere anche sulle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione richiede una chiara indicazione del soggetto obbligato e una pretesa scritta idonea a manifestare l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto; non sono necessarie formule solenni e, in presenza del contenuto complessivo dell'atto, può rilevare anche una richiesta formulata in termini conciliativi.
art. 2934 c.c.
È richiamato per una lettura estensiva della disciplina dell'interruzione della prescrizione in coerenza con la regola generale dell'estinzione del diritto per inerzia del titolare.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa era stata proposta in via subordinata; la Corte di merito l'aveva esaminata, ma la Cassazione non si pronuncia nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel primo motivo solo come norma denunciata dalla ricorrente per l'interpretazione degli atti, ma la Corte qualifica la censura in termini sostanziali come violazione dell'art. 2943 c.c.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per lamentare la mancata sottoposizione al contraddittorio di una questione rilevata d'ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio e del giusto processo.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro della nullità della sentenza dedotta con il secondo motivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il terzo motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto del creditore deve rendere riconoscibile il debitore e manifestare in modo univoco la volontà di far valere il diritto; non è necessario l'uso di formule sacramentali, né che l'atto contenga una formale intimazione di pagamento se dal suo contenuto complessivo emerge chiaramente la pretesa.
- Una richiesta di definizione bonaria della controversia non esclude di per sé l'efficacia interruttiva della prescrizione, quando lo scritto, valutato nel suo insieme, esprima comunque la pretesa creditoria e la volontà di tutela giudiziale in difetto di soddisfacimento.
- La prova dell'interruzione della prescrizione può essere desunta anche in via presuntiva dal comportamento del destinatario o dalle risposte rese agli atti del creditore, se tali elementi confermano la ricezione di uno scritto avente i requisiti della costituzione in mora.
- Quando la censura di legittimità è sostanzialmente diretta contro la qualificazione giuridica di un atto, l'erronea indicazione della norma rubrica non comporta inammissibilità se dalla motivazione del motivo emerge con chiarezza il vizio dedotto.
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