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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Risoluzione convenzione urbanistica PL2.1 Bivio Regina stipulata con il Comune di Porto Recanati atto a rogito notarile del 29.10.2009, rep. n. 102923/11892 per l'attuazione del Piano di Lottizzazione, con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia dell'intero Piano di Lottizzazione e restituzione delle aree cedute al Comune

Giustizia amministrativa201700616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato risolta la convenzione urbanistica per impossibilità sopravvenuta della prestazione, richiamando gli artt. 11, comma 2, l. 241/1990, 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., 1256 e 1463 c.c. La decisione è stata fondata sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5310/2025 e sull'adesione espressa del Comune alla domanda della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: convenzione urbanistica per l'attuazione del piano di lottizzazione PL2.1 - Bivio Regina, della quale è stata chiesta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lottizzante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per l'attuazione del piano di lottizzazione PL2.1 - Bivio Regina. L'aggiornamento 2016 del Piano per l'Assetto Idrogeologico regionale aveva sottoposto a vincolo di rischio di esondazione R3 circa il 65% delle aree comprese nel piano, rendendone inattuabile l'edificazione. La ricorrente ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e ha chiesto la risoluzione della convenzione ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., con perdita di efficacia dell'intero piano di lottizzazione e restituzione delle aree cedute al Comune. Il giudizio era stato riassunto dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5310 del 18 giugno 2025, aveva cassato la precedente declaratoria di inammissibilità e disposto la riassunzione davanti al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Il Comune, con memoria del 9 febbraio 2026, ha aderito alla domanda di risoluzione della convenzione e alla conseguente restituzione delle aree.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, l. 241/1990

    La convenzione urbanistica rientra nell'attività consensuale dell'amministrazione e può essere oggetto della pronuncia giudiziale resa nel contenzioso relativo al rapporto convenzionale.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    La controversia relativa alla convenzione urbanistica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 1256 c.c.

    L'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore; nel caso concreto, il vincolo idrogeologico sopravvenuto ha impedito l'attuazione del piano di lottizzazione.

  • art. 1463 c.c.

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione comporta la risoluzione del rapporto; il principio è stato applicato alla convenzione urbanistica.

  • art. 65, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Le misure di salvaguardia connesse all'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico hanno reso immediatamente vincolanti le prescrizioni ostative all'attuazione della lottizzazione.

  • art. 11, commi 1 e 2, l.r. Marche n. 13/1999

    Le misure di salvaguardia dell'aggiornamento del PAI regionale hanno prodotto effetti vincolanti sull'area interessata dalla convenzione.

  • art. 105 c.p.a.

    A seguito della cassazione della precedente statuizione di inammissibilità, il Consiglio di Stato ha disposto la riassunzione della causa davanti al TAR.

Massime di principio

  • Una convenzione urbanistica può essere dichiarata risolta quando un vincolo idrogeologico sopravvenuto impedisca l'attuazione unitaria del piano di lottizzazione e renda impossibile la prestazione convenzionale non per fatto imputabile alle parti.
  • Quando il vincolo sopravvenuto rende inattuabile una parte sostanziale del piano di lottizzazione, l'impossibilità può riguardare l'intero assetto convenzionale, trattandosi di uno strumento urbanistico a carattere unitario.
  • Le controversie aventi a oggetto la risoluzione di una convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
  • L'adesione dell'amministrazione resistente alla domanda di risoluzione, unitamente all'accertata sopravvenienza impeditiva e ai vincoli derivanti dalla precedente decisione del giudice d'appello, consente al giudice amministrativo di dichiarare risolta la convenzione urbanistica.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiGiurisdizione e ripartoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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