Sentenza del 30/09/2020 n. 20820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione della CTP che aveva riconosciuto alla ricorrente l'esenzione da accise per energia elettrica prodotta 2009-2014. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che la nozione di "autoproduttore" (decreto Bersani) le avrebbe consentito l'esenzione, che sussisteva legittimo affidamento per precedenti interventi amministrativi (L. 212/2000 art.10), che la mancata efficacia vincolante di atti amministrativi le arrecava pregiudizio in violazione dell'art.11 L. 212/2000 (interpello), e contestava la motivazione circa buona fede e ammissibilità dell'interpello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato il principio secondo cui l'esenzione prevista dall'art.52, comma 3, lett. b) del TUA si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio dalla societa' consortile, e non all'energia ceduta ai consorziati; ha precisato che la nozione di "autoproduttore" del decreto Bersani non determina automaticamente l'esenzione ai fini accise; ha affermato che le comunicazioni e prassi amministrative non vincolano l'Amministrazione se non esplicitamente rese nell'ambito della procedura di interpello prevista dall'art.11 L. 212/2000; ha riconosciuto alla ricorrente soltanto la tutela dell'affidamento (art.10 L.212/2000) nella forma dell'esclusione di sanzioni e interessi, non l'esonero dall'obbligo tributario; ha negato il rinvio pregiudiziale; ha compensato interamente le spese e disposto l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)
art. 52, comma 1: "l'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"
L'accisa grava in linea generale sulla fornitura ai consumatori finali e sul consumo per uso proprio; l'esenzione prevista art.52, comma 3, lett. b) e' di interpretazione restrittiva e limita l'agevolazione all'energia effettivamente consumata in proprio dalla impresa autoproduttrice.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)
art. 52, comma 3, lett. b) (testo richiamato nella sentenza)
Esenzione per energia prodotta da fonti rinnovabili con potenza >20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni; va intesa come riferita al consumo da parte dello stesso produttore, non alla cessione ai consorziati.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)
art. 53 (obblighi degli esercenti officine di produzione), art.54 (definizione officina di produzione), art.55 (accertamento e liquidazione), art.57 (prescrizione)
Stabiliscono gli obblighi di denuncia, licenza, dichiarazione annuale e le regole di accertamento e prescrizione per gli esercenti officine di produzione; confermano il regime soggettivo di obbligati al pagamento delle accise.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)
art. 2, comma 2: definizione di "Autoproduttore" (produzione e utilizzo non inferiore al 70% annuo per uso proprio, ecc.)
La definizione serve ai fini del mercato elettrico e della liberalizzazione; secondo la Corte non e' automaticamente trasferibile alla disciplina tributaria delle accise, che segue criteri autonomi e restrittivi.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ha ristrutturato la tassazione dei prodotti energetici; ha modificato il TUA e reso rilevante il nuovo assetto normativo per il periodo 2007-2014 oggetto della controversia.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 10: tutela dell'affidamento; art. 11: procedimento di interpello
Art.10 riconosce tutela dell'affidamento (normalmente con esclusione di sanzioni e interessi) per errore dell'Amministrazione; art.11 disciplina l'interpello formale il cui esito vincola l'Amministrazione con riferimento alla questione posta e puo' preclusivamente impedire l'atto impositivo se la risposta e' favorevole.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
art. 1, comma 911 (applicabile al 2016): estende l'applicazione dell'art.52, comma 3, lett. b) anche ai soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
Rilevante solo per l'anno 2016; la modifica esplicita l'estensione dell'esenzione ai soci di specifiche cooperative, ma non ai membri dei consorzi o societa' consortili, confermando un'applicazione restrittiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede, per i ricorsi proposti successivamente al 30/1/2013, l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato per la ricorrente in caso di rigetto; applicato nella sentenza per disporre il contributo.
Massime di principio
- La nozione di "autoproduttore" prevista dal decreto Bersani (D.Lgs. n.79/1999) ha finalità proprie legate alla disciplina del mercato elettrico e non determina automaticamente l'esenzione dalle accise: per le accise rileva la normativa del TUA e le sue condizioni specifiche.
- L'esenzione dall'accisa per energia da fonti rinnovabili e potenza >20 kW va interpretata restrittivamente: spetta alla societa' che produce e consuma in proprio l'energia e non si estende alla energia ceduta a terzi, compresi i consorziati.
- Le comunicazioni, prassi o risposte amministrative non formali non vincolano l'Amministrazione ai fini dell'obbligazione tributaria; per ottenere un effetto vincolante che possa precludere l'atto impositivo occorre il formale interpello ex art.11 L.212/2000 e la risposta conforme.
- Il principio del legittimo affidamento (art.10 L.212/2000) tutela il contribuente soprattutto sotto il profilo dell'esclusione di sanzioni e interessi quando l'errore derivi da indicazioni dell'Amministrazione; la deroga dalla debenza dell'imposta e' possibile solo in ipotesi eccezionali e non dalla mera prassi amministrativa non vincolante.
- In casi simili, il contribuente che intende avvalersi di un'interpretazione favorevole deve richiedere formalmente l'interpello e documentare in maniera puntuale l'uso in proprio (autoconsumo) dell'energia; l'assenza di tale procedura espone al recupero delle accise su cessioni anche a consorziati.
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