Cassazione Penale, Sentenza n. 15621/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Patti per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto avrebbe minacciato un'ispettore della Polizia municipale, Norita Amalia Ciancio Paratore, impegnata in servizio di traffico, tentando di strapparle il bollettario delle contravvenzioni mentre si accingeva ad elevargli una contravvenzione. In cassazione il ricorrente, mediante difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 337 c.p., 192 e 530 c.p.p.), sostenendo che la sua condotta non mirava a impedire materialmente la formale redazione del verbale ma solo a dissuadere l'agente, senza violenza (limitandosi a poggiare la mano sulla mano dell'ispettore), e che mancava il dolo specifico richiesto. Chiedeva inoltre la valutazione favorevole dell'art. 131-bis c.p. (attenuazione della pena per particolare tenuità o per non grave offesa) e invocava gli artt. 56 e 337 c.p. in relazione alla tentata natura del fatto, nonché richiamava i limiti procedurali di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso in gran parte reiterasse le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, formulando censure aspecifiche e di merito non ammissibili in cassazione. Ha confermato che la Corte di appello aveva esaminato il motivo relativo alla dinamica della condotta e aveva assunto una rappresentazione probatoria diversa da quella proposta dal ricorrente; le questioni sul dolo e sulla gravità della condotta erano state adeguatamente motivate. Sulla questione del tentativo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente che si sia fatto uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio perché si configuri il reato, indipendentemente dall'esito materiale dell'opposizione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000, in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato è integrato dall'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio: non è necessario l'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale, è sufficiente la minaccia/violenza indipendentemente dall'esito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che le critiche non colgono la risposta già fornita dall'appello e si limitano a una diversa valutazione dei fatti, che non è consentita in cassazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in rapporto a presunte nullità o vizi decisionali: la Corte di cassazione ha considerato le doglianze come riproposizione di questioni di merito e quindi inammissibili.
art. 131-bis cod. pen.
La norma in materia di particolare tenuità o attenuazione non è stata applicata perché la Corte di appello ha valutato la condotta come sufficientemente grave e caratterizzata da elementi di violenza/minaccia, rendendo inapplicabile l'attenuazione invocata dal ricorrente.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in rapporto alla natura di tentativo del reato: la Corte ha confermato che il tentativo è integrato anche quando non si consegue l'ostacolo materiale all'azione del pubblico ufficiale, purché vi sia violenza o minaccia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali sui limiti di deduzione dei motivi in cassazione (lamentazioni rimaste nei limiti di legge): la Corte ha osservato che il ricorso reiterava questioni già esaminate in appello e non rispettava il divieto di riportare in cassazione mere rivisitazioni del merito.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione: il giudizio è stato trattato in forma scritta, con deposizione delle conclusioni del Procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo però assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: se la Corte d'appello ha fornito risposta motivata alle doglianze, la mera diversa rilettura dei fatti da parte del ricorrente è inammissibile.
- Per il reato diretto ad opporsi al compimento di un atto d'ufficio (art. 337 c.p.) è sufficiente l'uso di violenza o minaccia anche se l'atto non è stato materialmente impedito; rileva l'idoneità della condotta a intimidire o contrastare l'azione dell'ufficiale.
- Le richieste di applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiedono una valutazione puntuale della gravità della condotta e della offensività dell'evento: la mera dichiarazione di circonstanze attenuanti non supera la valutazione giudiziale se la condotta è ritenuta violenta o grave.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili censure generiche o che ripropongono questioni di fatto già decise in grado di merito; i motivi devono confrontarsi con la motivazione effettivamente data dalla corte impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; tuttavia la Corte può escludere una sanzione più severa se non ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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