Sentenza n. 41/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2025 in data 10 gennaio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.094,92 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.094,92, al lordo fiscale e al netto previdenziale, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 16 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del 30 luglio 2025. Ha chiesto l’ordine di pagamento della somma dovuta, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha invece respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, ove superiore agli interessi legali, perché la sentenza da eseguire prevedeva esclusivamente gli interessi legali e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario; inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per ottenere somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento e dopo l’inutile decorso del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e, al comma 3, consente una specifica azione di condanna per somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, stabilendo termini e misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati.
art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001
È la disposizione contrattuale posta dal giudice ordinario a fondamento del diritto alla retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il contenuto della pronuncia riguardi un obbligo della pubblica amministrazione e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e la certificazione del suo passaggio in giudicato, unitamente all’assenza di esecuzione e di contestazioni dell’amministrazione, sono sufficienti a fondare l’ordine giudiziale di ottemperanza, salva prova contraria.
- Il giudice dell’ottemperanza deve rispettare il contenuto precettivo del giudicato e non può integrare o modificare la condanna pronunciata dal giudice della cognizione, riconoscendo voci ulteriori non comprese nella decisione da eseguire.
- La richiesta di rivalutazione monetaria e di ulteriori interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta attraverso la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; in mancanza, essa non può essere accolta nell’ambito dell’ordine di esecuzione del giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →