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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33938/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, già amministratore unico di una società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 24 aprile 2018, era stato condannato per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, ai sensi degli artt. 224 e 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare. Gli era stato contestato di non avere chiesto tempestivamente il fallimento, messo la società in liquidazione o convocato l’assemblea per gli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c., nonostante l’insolvenza risalisse al 2013; la condotta avrebbe aggravato il dissesto per 204.802 euro. La Corte d’appello di Firenze aveva rideterminato la pena in sette mesi di reclusione, qualificando l’elemento soggettivo come colpa grave anziché dolo. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravamento del dissesto e sul nesso causale: sosteneva che la Corte d’appello avesse valorizzato dati contabili e singole poste passive senza accertare il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria, che una sopravvenienza attiva di circa 140.000 euro avrebbe sterilizzato l’aggravamento e che varie spese professionali derivavano da incarichi e attività anteriori allo stato d’insolvenza. Con il secondo motivo contestava la colpa grave e l’esigibilità concreta della condotta alternativa, invocando il sequestro delle quote nel 2012, la pendenza del relativo procedimento fino al 2014, l’acquisizione delle quote da parte del fallimento nel 2015, il confronto con il curatore e l’attesa delle sue determinazioni; denunciava quindi l’omessa valutazione ex ante della situazione concreta. Con il terzo motivo, subordinato, lamentava l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte d’appello l’avesse negata sulla base della durata dell’inerzia e dell’importo dell’aggravamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha giudicato i primi due motivi inammissibili nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione delle circostanze di fatto e, nel complesso, infondati: la sentenza d’appello aveva ricostruito lo stato d’insolvenza, risalente al 2013, e accertato che la tardiva richiesta di fallimento aveva determinato un aggravamento del dissesto pari a 204.802 euro, valutato sulla base dei costi incrementali e del deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria, non del mero aumento di singole passività. Ha ritenuto motivato anche il nesso causale, verificato con giudizio controfattuale, e la colpa grave, considerata la prolungata inerzia dell’amministratore nonostante la conoscenza della situazione e l’assenza di giustificazioni idonee a spiegare l’attesa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la durata dell’inadempimento e l’entità dell’aggravamento, insieme al complessivo disvalore della condotta, escludevano la minima offensività, senza che fossero decisive la sopravvenienza attiva o l’entità del realizzo fallimentare. Resta ferma la condanna d’appello a sette mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 R.D. n. 267/1942

    In tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive

    Il reato richiede un deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, causalmente riconducibile alla colpa grave o alla mancata tempestiva richiesta di fallimento; non basta il mero incremento di alcune poste passive.

  • art. 131-bis c.p.

    la durata dell'inadempimento protrattosi dal 2015 (in riferimento alla richiesta di fallimento) e dal 2013 (in riferimento alla convocazione dell'assemblea), e all'ammontare dell'aggravamento del dissesto.

    La durata dell’inadempimento e l’entità dell’aggravamento del dissesto possono escludere la particolare tenuità del fatto, se considerate nel quadro del complessivo disvalore della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 2447 c.c.

    poi la Corte di appello, poiché l'imputazione considera anche l'inerzia per non essersi ridotto il capitale, iniziativa che richiedeva la convocazione dell'assemblea, afferma che anche rispetto a questa condotta omissiva sussiste il nesso causale perché l'assemblea era convocata in ritardo solo ad ottobre 2015 quando pure non era assunta alcuna iniziativa nonostante la consapevolezza da parte del Valente della situazione da lui stesso esposta.

    Nel caso esaminato, l’omessa tempestiva convocazione dell’assemblea per affrontare la perdita del capitale è stata considerata una condotta omissiva causalmente rilevante nell’aggravamento del dissesto.

Massime di principio

  • La bancarotta semplice per aggravamento del dissesto richiede il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, causato dalla colpa grave o dalla mancata tempestiva richiesta di fallimento; l’aumento di singole poste passive, isolatamente considerato, non è sufficiente.
  • Il nesso causale tra l’inerzia dell’amministratore e l’aggravamento del dissesto può essere accertato mediante giudizio controfattuale, verificando se la tempestiva iniziativa avrebbe evitato l’incremento dei debiti e dei costi. Nel caso deciso, sono stati valorizzati in particolare gli interessi e le sanzioni maturati sui debiti tributari durante il protrarsi dell’inadempimento.
  • La colpa grave va valutata in concreto alla luce della conoscenza della situazione societaria e della durata dell’inerzia. L’attesa delle determinazioni di altri soggetti o l’incertezza relativa alla compagine sociale non escludono la colpa quando l’amministratore poteva attivarsi e tali circostanze non giustificano il protrarsi dell’inazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa considerando congiuntamente il disvalore della condotta, la durata dell’inadempimento e l’entità dell’aggravamento del dissesto; il realizzo fallimentare o una sopravvenienza attiva non impongono, da soli, una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta semplice
RamiReati fallimentari
IstitutiNesso di causalitàParticolare tenuità del fatto

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