Sentenza del 03/06/2020 n. 1367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Immobile in comodato d'uso a familiare - Mancata previa comunicazione al Comune - Non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza n. 13444 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione 10, depositata il 31 maggio 2017, che aveva accolto il ricorso di F. C. contro l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2011. Ha sostenuto che il riconoscimento dell'agevolazione per l'immobile concesso in comodato ai figli fosse subordinato alla presentazione della comunicazione prevista dal regolamento comunale. L'appellata ha eccepito anche un vizio nella notificazione dell'appello, perché effettuata presso la residenza del difensore anziché al domicilio indicato.
La decisione
La Commissione ha ritenuto l'appello ritualmente notificato: nel ricorso non risultava l'elezione di domicilio indicata dalla contribuente e, in ogni caso, la costituzione in giudizio aveva sanato l'eventuale vizio. Nel merito, ha respinto l'appello: il Comune non aveva contestato l'effettiva concessione dell'immobile in comodato ai figli, ma soltanto l'omessa comunicazione. Tale omissione è stata qualificata come errore formale, non idoneo a escludere l'agevolazione ICI quando il comodato sussiste effettivamente. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente sull'avviso relativo al 2011. Il Comune è stato condannato a pagare le spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Quando il diritto a un'agevolazione tributaria dipende da una situazione sostanziale effettiva, l'omessa comunicazione prevista dal regolamento comunale non comporta automaticamente la perdita del beneficio se, nel caso deciso, è considerata un mero errore formale e il fatto che dà diritto all'agevolazione è provato e non contestato.
- La mancata contestazione dell'effettivo comodato è rilevante: la decisione non afferma che qualsiasi comunicazione omessa sia irrilevante, ma distingue il requisito sostanziale dalla formalità informativa prevista dal regolamento.
- Un eventuale vizio di notificazione dell'impugnazione può risultare sanato dalla costituzione in giudizio della parte destinataria; nel caso concreto, inoltre, il giudice ha escluso che il domicilio indicato dalla contribuente fosse stato ritualmente eletto nel ricorso.
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