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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33642/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiore Ires, Irap, interessi e sanzioni relative a un'annualità d'imposta. Il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente e liquidato le spese processuali in modo unitario. In appello, la società aveva censurato solo la regolazione delle spese, lamentando: la determinazione del valore della lite ai fini tariffari; la liquidazione delle spese in importi vicini ai minimi dello scaglione anziché ai valori medi; l'omessa liquidazione dei compensi per la fase cautelare, nonostante la proposizione di domanda cautelare e la decisione favorevole del primo giudice; l'omessa liquidazione della fase istruttoria/trattazione. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello, rideterminando le spese di primo grado e compensando quelle del secondo grado per asserita soccombenza reciproca. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e del D.M. 55/2014, sia per la quantificazione delle spese di primo grado sia per la compensazione delle spese d'appello. La Corte ha ritenuto infondati alcuni profili e fondati altri: ha giudicato inammissibile la censura sul valore della lite perché generica e priva di specifico interesse, e ha escluso che la liquidazione prossima ai minimi richiedesse ulteriore motivazione; ha invece accolto la doglianza sulla mancata liquidazione della fase cautelare e della fase istruttoria/trattazione, affermando che la fase cautelare va regolata con la decisione di merito se non già liquidata e che il compenso per trattazione/istruttoria spetta quando la fase sia effettivamente svolta, senza richiedere necessariamente attività istruttorie in senso stretto; ha inoltre accolto il motivo sulla compensazione delle spese del grado di appello, precisando che l'accoglimento parziale di un'unica censura in tema di spese non integra soccombenza reciproca, sicché la compensazione integrale richiede ulteriori specifiche ragioni ex art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e il secondo motivo; ha cassato la sentenza della CTR delle Marche e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata quindi ritenuta erronea la compensazione delle spese del grado di appello per reciproca soccombenza e illegittima l'esclusione dei compensi per la fase cautelare e per la fase di trattazione/istruttoria. Resta fermo che la censura sul valore della lite è stata dichiarata inammissibile e che la liquidazione prossima ai minimi dello scaglione non richiedeva autonoma motivazione ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è ammessa nei limiti previsti dalla norma; l'accoglimento parziale di un'unica domanda non integra automaticamente soccombenza reciproca

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    le spese del processo tributario possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni; le spese della fase cautelare vanno liquidate con l'ordinanza che decide sull'istanza cautelare e la relativa pronuncia conserva efficacia nel merito salvo diversa statuizione espressa

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    la liquidazione dei compensi deve tener conto dei parametri generali e dei valori medi/tabellari; la fase istruttoria e di trattazione è liquidata unitariamente quando effettivamente svolta

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    ai fini dell'individuazione del valore della controversia devono computarsi anche interessi e sanzioni quando rilevanti per lo scaglione tariffario

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti applicabili alla liquidazione delle spese

  • Cass. n. 20289 del 2015

    richiamata per il principio secondo cui, entro minimi e massimi tariffari, non occorre specifica motivazione sull'entità della liquidazione

  • Cass. n. 9542/2020

    richiamata in senso conforme sul potere discrezionale del giudice nella fascia tariffaria

  • Cass. n. 3591 del 2018

    richiamata per il criterio di calcolo dei minimi e massimi applicando le percentuali di scostamento ai valori medi

  • Cass. sez. 6-5, n. 11140 del 2022

    richiamata in tema di determinazione dei limiti tariffari

  • Cass. sez. 3, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021

    richiamata per il principio sulla motivazione necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri tabellari

  • Cass. sez. L, ordinanza n. 12537 del 10/05/2019

    richiamata in senso conforme

  • Cass. sez. 2, ordinanza n. 8561 del 2023

    richiamata per il principio sul compenso per la fase istruttoria/trattazione

  • Cass. sez. 2, ordinanza n. 30219 del 2023

    richiamata per il principio secondo cui il compenso per la fase istruttoria/trattazione spetta anche in assenza di specifiche attività istruttorie, essendo sufficiente la trattazione della causa

  • Cass. n. 10206 del 2021

    richiamata dalla CTR ma ritenuta non pertinente al caso concreto

  • Cass. n. 8421/2017

    richiamata per il limite del sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese

  • Cass. n. 13229/2011

    richiamata per il medesimo principio

  • Cass., Sezioni Unite, n. 32061 del 31/10/2022

    enunciato il principio per cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda unitaria non integra soccombenza reciproca

  • Cass. Sez. 2, sentenza n. 13827 del 17/05/2024

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla soccombenza reciproca

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese della fase cautelare deve essere effettuata con l'ordinanza che definisce l'istanza cautelare e tale regolazione conserva efficacia nel successivo giudizio di merito, salvo espressa diversa statuizione.
  • Ai fini del D.M. n. 55/2014, il compenso può essere liquidato entro la forbice tra minimo e massimo derivante dai valori medi tabellari e, se il giudice si mantiene in tale fascia, non è necessaria una motivazione analitica sull'importo prescelto.
  • La fase istruttoria/trattazione ha natura unitaria ai fini della liquidazione del compenso e spetta quando la fase sia effettivamente svolta; non è necessario che vi siano attività istruttorie in senso stretto, essendo sufficiente la trattazione della causa.
  • La compensazione delle spese per soccombenza reciproca presuppone una pluralità di domande contrapposte o il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi; l'accoglimento parziale di una sola censura non basta, da solo, a integrare soccombenza reciproca.
  • La parte che contesta la liquidazione delle spese deve formulare censure specifiche e sorrette da interesse concreto; doglianze generiche sul valore della controversia o sulla mancata considerazione di elementi tariffari possono essere dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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