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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 20171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di merito con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3 del reg. CE 1291/1990 e del reg. CE 1254/1999 per un presunto trasferimento del titolo di importazione (AGRIM) dalla Cancelloni alla Q. Food senza le formalità previste, con conseguente indebita utilizzazione delle quote; 2) abuso del diritto: la procedura commerciale (Q. Food acquista in Argentina, rivende alla Cancelloni che importa con dazio ridotto e poi rivende alla Q. Food) sarebbe stata finalizzata a ottenere indebitamente la preferenza tariffaria e ad eludere il divieto di superamento della quantità di riferimento, violando i principi della giurisprudenza UE (C-131/14 Cervati e Malvi) e nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile e comunque infondato, non emergendo trasferimento del titolo dalla ricostruzione dei fatti) e ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia effettuato il necessario accertamento sul punto se il meccanismo praticato costituisse abuso del diritto secondo i criteri derivanti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente al secondo motivo e la causa è rinviata alla CTR Liguria in diversa composizione per nuovo esame, con nuovo accertamento sull'esistenza o meno dell'abuso e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n.1291/1990

    Invocato dalla parte ricorrente per sostenere che il trasferimento del titolo AGRIM avrebbe richiesto specifiche formalità; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque non provato nei fatti, per cui non è stata accertata violazione formale di tale norma

  • Regolamento CE n.1254/1999

    Richiamato nel primo motivo come normativa di settore relativa ai titoli di importazione; la Corte non ha accolto l'eccezione per carenza di istruttoria nei gradi precedenti

  • Regolamento CE n.954/2001

    Citato nel secondo motivo in combinato disposto con il reg. 1291/1990 per la disciplina delle preferenze; la Corte indica la necessità di verifiche di fatto per escludere l'abuso nella pratica dei titoli

  • Regolamenti citati dalla giurisprudenza UE

    reg. CE 565/2002 e reg. CE 2988/95

    Richiamati nel ragionamento giurisprudenziale (C-131/14) come esempi di norme comunitarie da interpretare insieme al principio contro l'abuso; la Corte di Cassazione applica il principio che il giudice nazionale deve controllare se il meccanismo non si configuri come abuso

  • Giurisprudenza UE

    Causa C-131/14, Cervati e Malvi, 14 aprile 2016

    Principio applicato: la mera struttura formale di un'operazione che coinvolge un titolare di contingente e un altro importatore non esclude di per sé l'abuso; il giudice nazionale deve verificare specifici elementi oggettivi e soggettivi per constatare l'abuso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 707/2017; Cass. n. 10882/2019

    Sentenze richiamate per il principio secondo cui l'operazione tra operatori deve essere valutata nel concreto alla luce di criteri oggettivi e soggettivi per accertare l'abuso del diritto nel contesto dei titoli di importazione

Massime di principio

  • La mera interposizione di un operatore titolare di contingente non esclude automaticamente l'abuso: il giudice nazionale deve svolgere un accertamento fattuale e motivato sulla concreta operazione.
  • L'accertamento dell'abuso richiede la verifica di elementi oggettivi (assenza di influenza indebita sul mercato, collegamento a un'attività commerciale effettiva, remunerazione adeguata per gli operatori, titoli legalmente ottenuti) e di elementi soggettivi (finalità di conferire un vantaggio indebito, mancanza di giustificazione economica per le operazioni).
  • Se si sostiene il trasferimento formale di un titolo di importazione, è necessario provare il rispetto o la violazione delle formalità previste dalla normativa sul rilascio e trasferimento dei titoli; questioni non sollevate nei gradi di merito possono risultare inammissibili in cassazione.
  • In caso di operazioni complesse tra operatori (acquisto estero, cessione tra operatori comunitari, importazione da parte di terzi), va esaminato il prezzo praticato e la presenza di una remunerazione normale per capire se vi sia una giustificazione economica reale o solo una finzione per ottenere la preferenza.
  • La parte pubblica che contesta l'utilizzo di titoli deve chiedere e ottenere dal giudice nazionale un accertamento puntuale e motivato sull'abuso: in mancanza di tali accertamenti, il giudice di legittimità può cassare la decisione e rinviare.
  • Per chi importa: l'utilizzo di contingenti altrui senza trasferimento formale o senza comprovata attività commerciale reale comporta rischio di rettifica e recupero dei maggiori diritti se qualificato come abuso.
  • In fase di contenzioso amministrativo/fiscale è utile documentare elementi quali contratti di vendita, flussi finanziari, margini applicati, comunicazioni agli organismi emittenti dei titoli e ogni formalità di trasferimento per dimostrare la genuinità dell'operazione.

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