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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06178/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in sostanza il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena. Dalla motivazione emerge che, secondo i giudici di merito, non erano stati allegati elementi specifici a sostegno delle attenuanti generiche; la pena era stata ritenuta adeguata anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e dell'intensità del dolo desunta dalla condotta, avendo egli prodotto ed esibito alla polizia giudiziaria una falsa certificazione medica per giustificare l'allontanamento dal domicilio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi di quelli già svolti in appello e manifestamente infondati. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena, osservando che il rigetto delle attenuanti può essere motivato implicitamente quando sia già giustificato il trattamento sanzionatorio sulla base di motivi analoghi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del delitto di evasione dagli arresti domiciliari oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale in assenza di elementi specifici favorevoli all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi specifici favorevoli all'imputato e valorizza elementi negativi della personalità e del fatto, come i precedenti penali e la gravità della condotta.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio può sorreggere implicitamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando i motivi posti a base delle due valutazioni coincidono sostanzialmente.
  • Ai fini della valutazione dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, il giudice può valorizzare condotte ulteriori poste in essere per giustificare l'illecito, come la produzione di documentazione falsa per occultare o spiegare l'allontanamento dal domicilio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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