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Ordinanza

Ordinanza n. 216/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza n.-OMISSIS- avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero dell’alloggio occupato sine titulo – di proprietà dell’Aterp di -OMISSIS-, nata a-OMISSIS-– C.F.: -OMISSIS-”, notificata in data 27.02.2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello in questa sede impugnato ancorché non conosciuti, tra cui: a. la Diffida prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; b. il Verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- del 15.01.2026 eseguito congiuntamente al Responsabile del Settore V; c. l'Ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata revocata l'ordinanza di requisizione temporanea n.-OMISSIS-; d. l'Ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata revocata l'ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-; e. gli atti tutti della istruttoria qualora eseguita e sebbene non conosciuti. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio in distrazione ex art. 93 cpc.

Giustizia amministrativa202600429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sgombero di un alloggio di proprietà dell'ATERP, ritenuto occupato sine titulo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante alloggio ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale di sgombero notificata il 27 febbraio 2026, nonché gli atti presupposti e connessi: la diffida comunale, il verbale di sopralluogo della polizia municipale e del responsabile del settore, l'ordinanza di revoca della requisizione temporanea e le ordinanze di revoca di precedenti provvedimenti di sgombero. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha ritenuto sussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse della ricorrente a non subire l'esecuzione dello sgombero dell'abitazione rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'ordinanza sindacale di sgombero, già sospesa in via monocratica con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi.

  • art. 56 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

    Il decreto presidenziale del 3 aprile 2026 aveva sospeso in via monocratica l'efficacia del provvedimento di sgombero; l'ordinanza collegiale ha confermato la tutela sospensiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio in distrazione ex art. 93 cpc.

    La ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese, ma il giudice ha compensato le spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata quale base per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo deve valutare il periculum in mora e bilanciare l'interesse del ricorrente alla conservazione della situazione abitativa con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
  • Quando l'esecuzione di un'ordinanza di sgombero dell'abitazione può arrecare un pregiudizio grave alla parte privata, tale interesse può prevalere cautelarmente sull'interesse pubblico all'immediata esecuzione, senza che ciò anticipi la decisione sui vizi di legittimità dell'atto.
  • La sospensione cautelare disposta in sede collegiale può confermare la tutela già accordata in via monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a., lasciando impregiudicate le valutazioni proprie del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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