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Sentenza

Sentenza n. 2475/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’INPS nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Catania, con mancato sgravio di avvisi di addebito contributivi derivanti dall’illegittima iscrizione alla gestione previdenziale commercianti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (rappresentante della beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile – Sezione Lavoro di Catania che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione della beneficiaria alla gestione previdenziale commercianti per il periodo gennaio 2007-dicembre 2011. Ha dedotto che l’INPS non aveva provveduto allo sgravio di due avvisi di addebito relativi a contributi IVS fissi e a percentuale, nonostante tali pretese derivassero dall’iscrizione dichiarata illegittima. L’interesse all’esecuzione era stato attualizzato anche dalla ricezione di un avviso di intimazione. Dopo una richiesta formale di conformazione al giudicato, l’Istituto era rimasto apparentemente inerte, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza.

La decisione

Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato di avere cancellato dalla posizione contributiva il periodo oggetto della sentenza, annullato l’avviso di addebito considerato nella pronuncia del giudice del lavoro e disposto, in data 9 marzo 2026, lo sgravio degli altri avvisi di addebito per la parte relativa agli anni 2007-2009, successivamente alla notifica del ricorso. Poiché la pretesa giudiziale è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto l’adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso, e liquidate in complessivi 430 euro oltre accessori di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la notificazione del ricorso e tale da soddisfare integralmente la pretesa azionata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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