Ordinanza n. 350/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio insufficiente, pari a 9/30, assegnato a parte ricorrente in relazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte di Appello di Bari mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web del portale in data 31 marzo 2026; - del verbale di adunanza n. 3 con il quale sono state verbalizzate le attività di correzione degli elaborati scritti, stilato il 28 gennaio 2026 dalla III Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bari, nella parte in cui ha assegnato alla prova di parte ricorrente (elaborato n. 216 in materia di diritto penale) il punteggio insufficiente pari a 9/30, reso noto a parte ricorrente in data 3 aprile 2026 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2025, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui esclude parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della Riunione plenaria delle Sottocommissioni per gli esami di avvocato nominate presso la Corte d’Appello di Bari, non conosciuto, con il quale si è provveduto a recepire i criteri di valutazione della prova scritta previamente stabiliti dalla Commissione centrale; - ove occorra e per quanto di ragione, del d.m. Giustizia del 30 giugno 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2025, con il quale è stato emanato il bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio insufficiente, pari a 9/30, attribuito alla prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di 9/30 assegnato al proprio elaborato scritto di diritto penale, il verbale delle operazioni di correzione, l'elenco degli ammessi alle prove orali e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite alla valutazione insufficiente, alla motivazione del giudizio numerico, alle modalità di correzione e alla composizione della sottocommissione. In particolare, è stata dedotta l'illegittimità della valutazione dell'elaborato e, per quanto occorrente, degli atti connessi, inclusi i criteri di valutazione e il bando.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che la valutazione delle commissioni d'esame costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità rilevabile ab externo e ictu oculi; tali vizi non sono apparsi integrati. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione espressa mediante voto numerico, senza necessità di glosse, segni grafici o ulteriori indicazioni sull'elaborato o sui verbali. Il voto attribuito non evidenziava macroscopici errori logici o formali. Infine, la correzione è stata ritenuta conforme alla disciplina applicabile, poiché la sottocommissione aveva operato con tre membri appartenenti ad almeno due categorie professionali, nella specie due avvocati e un professore. La domanda cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
art. 3, comma 1, d.l. 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla l. 15 aprile 2021, n. 50
ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali
La sottocommissione deve operare con tre componenti rappresentativi di almeno due categorie professionali; la composizione con due avvocati e un professore è stata ritenuta conforme.
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 87
Rende applicabile la disciplina sulla composizione delle sottocommissioni anche alla sessione d'esame considerata.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2017
È richiamata a sostegno dell'adeguatezza della motivazione espressa mediante voto numerico nelle valutazioni concorsuali ed esaminatrici.
Corte costituzionale, n. 175/2011
È richiamata a sostegno della sufficienza della votazione numerica quale motivazione del giudizio valutativo.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni negli esami di abilitazione costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, erroneità o irragionevolezza rilevabile dall'esterno e in modo immediato dagli atti.
- Nelle valutazioni delle prove scritte di esami o concorsi, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio negativo, senza che sia necessario apporre glosse, segni grafici o ulteriori indicazioni sull'elaborato o sui verbali di correzione.
- La presenza di tre componenti appartenenti ad almeno due categorie professionali soddisfa il requisito di composizione della sottocommissione previsto dalla disciplina applicabile agli esami di abilitazione forense; una composizione formata da due avvocati e un professore è conforme a tale requisito.
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