Sentenza del 04/11/2015 n. 22477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso plurimi errori di fatto nell'esaminare i quattro motivi del precedente ricorso per cassazione. Tuttavia, le censure riguardavano in realtà la valutazione e l'interpretazione della sentenza d'appello e degli atti processuali, non una mera erronea percezione oggettiva di un fatto risultante dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha ribadito che l'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo evidente, decisivo e rilevabile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti di causa; non può invece riguardare la violazione o falsa applicazione di norme, né l'interpretazione o la valutazione delle argomentazioni delle parti. Il ricorso è stato ritenuto una riproposizione del precedente ricorso per cassazione mediante un uso distorto della revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 11.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.
Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve consistere nella falsa percezione di un fatto, nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell'omessa considerazione di un fatto positivamente risultante dagli atti. Deve essere evidente, decisivo, non controverso e rilevabile senza valutazioni giuridiche o interpretazioni.
Principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali
La prolissità, di per sé, non determina automaticamente l'inammissibilità, ma contrasta con l'esigenza di chiarezza e sinteticità funzionale alla celebrazione celere del processo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio e non può essere utilizzata per rivalutare prove, interpretare diversamente gli atti o contestare il ragionamento giuridico del giudice.
- È configurabile un errore revocatorio solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato l'esistenza o il contenuto di un fatto non controverso, e l'errore sia immediatamente verificabile confrontando la sentenza con gli atti di causa.
- La censura relativa a un motivo di ricorso completamente ignorato può integrare errore di fatto; al contrario, contestare il modo in cui il giudice ha esaminato o interpretato quel motivo costituisce errore di giudizio e non consente la revocazione.
- Riproporre sostanzialmente il precedente ricorso per cassazione sotto forma di revocazione comporta l'inammissibilità per uso distorto del rimedio.
- Gli atti processuali devono essere chiari e sintetici: la riproduzione integrale della controversia e degli atti può rendere più evidente la natura non revocatoria delle censure e incidere negativamente sulla valutazione processuale.
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