Sentenza n. 1988/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA della SENTENZA N. 2096/2024 - TRIBUNALE DI MILANO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2096/2024, recante condanna al pagamento della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deduceva la perdurante inerzia dell'Amministrazione nonostante la definitività e l'esecutività del titolo, chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Milano. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali versamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate dall'Amministrazione secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha inoltre riconosciuto gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e i parametri legali relativi a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l'amministrazione obbligata non esegua spontaneamente il comando giudiziale, una volta decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo, ma la quantificazione indicata dal creditore non è intangibile: l'amministrazione deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi alla luce del titolo giudiziale e delle norme applicabili.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali; in tale caso non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.
- La persistente inottemperanza dell'amministrazione al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando l'attività processuale richiesta sia minima e standardizzata.
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