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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30069/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro ritenute profitto del reato di gestione illecita di rifiuti contestato in concorso, con importi riferiti a due società. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il riesame proposto contro il decreto del GIP che disponeva il sequestro. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 324, 325 e 568, comma 4, c.p.p., sostenendo che il blocco cautelare dei movimenti in uscita sui conti correnti, pur prima del trasferimento delle somme al FUG, integra già esecuzione della misura perché rende indisponibili le somme e quindi gli provoca un pregiudizio attuale e concreto, sufficiente a radicare l'interesse ad impugnare. Nei motivi nuovi ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p. per asserita totale mancanza di motivazione sul periculum in mora, nonché vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata sia quanto alla legittimazione sia quanto all'interesse utilitaristico e alla valutazione della documentazione bancaria e postale prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al profilo processuale dell'interesse ad impugnare. Ha affermato che, nel sequestro preventivo di somme di denaro depositate su conto corrente, l'esecuzione può già avvenire con il blocco del conto da parte dell'istituto bancario, poiché tale blocco produce l'indisponibilità delle somme ed è quindi sufficiente a far sorgere un interesse concreto e attuale al riesame ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. Richiamando la giurisprudenza sulla nozione utilitaristica di interesse a impugnare, la Corte ha concluso che il ricorrente era legittimato a proporre impugnazione. Poiché il motivo accolto era solo processuale e non investiva altri profili di legittimità della misura, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    il termine per proporre riesame decorre dalla data di esecuzione del sequestro o dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro; la norma collega quindi l'impugnazione all'esecuzione della misura cautelare reale.

  • art. 325 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale attinente all'impugnazione cautelare reale.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    l'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e utilitaristico, finalizzato a rimuovere una situazione di svantaggio derivante dalla decisione impugnata.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    richiamato nei motivi nuovi per contestare la motivazione sul periculum in mora del sequestro preventivo.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    reato presupposto al quale era riferito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    indica il Tribunale competente a ricevere gli atti per l'ulteriore corso dopo l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    ripetuta nel ragionamento della Corte quale base normativa della verifica dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo di somme di denaro depositate su conto corrente, l'esecuzione della misura non coincide necessariamente con il successivo trasferimento delle somme al Fondo unico giustizia, potendo già realizzarsi con il blocco operativo del conto da parte dell'istituto bancario.
  • Il blocco del conto corrente produce una condizione di indisponibilità delle somme sequestrate e determina un pregiudizio attuale e concreto sufficiente a integrare l'interesse ad impugnare.
  • L'interesse ad impugnare nel processo penale va valutato in senso utilitaristico: sussiste quando l'impugnazione mira a rimuovere una concreta situazione di svantaggio processuale o patrimoniale e a conseguire una decisione più vantaggiosa.
  • Ai fini dell'ammissibilità del riesame del sequestro, il dies a quo decorre dall'esecuzione della misura cautelare reale, e tale esecuzione può essere integrata anche da atti materiale-amministrativi che rendano i beni indisponibili al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

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