Cassazione Penale, Sentenza n. 28604/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, richiesto incidentalmente nella procedura relativa a un permesso premio, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 162 del 2022 convertito dalla l. n. 199 del 2022. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che, per ottenere il riconoscimento dell'impossibilità della collaborazione, sarebbe sufficiente dimostrare l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità con sentenza irrevocabile, senza dover provare in negativo l'impossibilità della collaborazione stessa, né fatti ulteriori rispetto a quelli già accertati; ha quindi censurato l'ordinanza nella parte in cui pretendeva una dimostrazione riferita a circostanze estranee al giudicato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse motivato in modo generico l'asserita utilità della collaborazione, richiamando solo la partecipazione al sodalizio criminale e asseriti flussi finanziari e profili in materia di armi, senza indicazioni specifiche; ha inoltre contestato la qualificazione del ricorrente come figura cruciale, cassiere e custode delle armi, sostenendo che egli si occupasse solo delle questioni economiche legate alla vendita di prodotti caseari, e ha negato che vi fossero profili di mancato accertamento con riferimento ai capi relativi alle armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, confermando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Ha affermato che, in materia di benefici penitenziari per reati ostativi, l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione va riferito alle circostanze e ai fatti oggetto delle sentenze di condanna e può fondarsi anche su reati finalisticamente connessi all'associazione, quando la mancata piena ricostruzione dei fatti renda non dimostrata l'impossibilità di un'utile collaborazione. Nel caso concreto, è stata valorizzata la considerazione che le armi oggetto dei capi di condanna non erano state recuperate e che tali reati erano collegati funzionalmente alla partecipazione all'associazione camorristica, sicché il ragionamento del giudice di merito è stato ritenuto immune da illogicità manifesta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
norma transitoria sui benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi; consente l'accesso ai benefici, secondo la procedura prevista, quando la limitata partecipazione o l'integrale accertamento dei fatti rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia.
l. 30 dicembre 2022, n. 199
legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022, rilevante quale fonte della disciplina transitoria applicata.
art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiede, per l'accesso ai benefici penitenziari, un positivo accertamento della collaborazione con la giustizia, intesa come adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze del reato o come aiuto concreto all'autorità nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione o cattura degli autori.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
regime ostativo per i reati di particolare gravità; i benefici penitenziari possono essere concessi solo alle condizioni e con la procedura previste dalla norma, previa esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
art. 62 n. 6 c.p.
richiamata tra le circostanze che, in determinati casi, consentono l'accesso ai benefici anche quando la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante.
art. 114 c.p.
richiamato tra le ipotesi normativamente considerate dall'art. 3 d.l. n. 162 del 2022 ai fini dell'eccezione al divieto di concessione dei benefici.
art. 116, secondo comma, c.p.
richiamato tra le ipotesi considerate dalla disciplina transitoria in tema di impossibilità o irrilevanza della collaborazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare il contenuto della sintetica esposizione dei motivi di ricorso.
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come aggravante delle condotte contestate e come indice della connessione finalistica con l'associazione di tipo mafioso.
art. 512-bis c.p.
richiamato nel riepilogo dei capi di imputazione relativi a condotte ulteriori rispetto all'associazione mafiosa, rilevanti ai fini della valutazione sulla collaborazione.
Massime di principio
- In materia di benefici penitenziari per reati ostativi, l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione non può essere svolto in astratto, ma deve riferirsi ai fatti e alle responsabilità risultanti dalle sentenze di condanna che fondano la richiesta del beneficio.
- Il condannato che invochi l'impossibilità della collaborazione non assolve l'onere dimostrativo limitandosi a richiamare l'esistenza di un giudicato di condanna: occorre che dagli esiti del giudizio emerga che il fatto sia stato integralmente accertato, in modo da rendere oggettivamente non utile una collaborazione ulteriore.
- Ai fini della verifica della collaborazione impossibile, il giudice può valorizzare anche reati finalisticamente collegati all'associazione o al sodalizio criminale, se essi mostrano che permangono margini conoscitivi non esauriti dal giudicato e quindi non è dimostrata l'impossibilità di apportare un utile contributo.
- La nozione di impossibilità della collaborazione non coincide con la mera irrilevanza pratica della collaborazione offerta: si tratta di valutazioni diverse, e la seconda non implica automaticamente la prima.
- Il vizio motivazionale non sussiste quando il giudice di merito fondi il diniego su specifiche circostanze concrete, logicamente coerenti con la mancata piena definizione del fatto criminoso; non è necessario che vengano ipotizzati scenari estranei al giudicato o nuovi illeciti.
- In sede di legittimità, la contestazione che si limiti a una ricostruzione alternativa e generica dei ruoli e delle condotte, senza misurarsi puntualmente con la ratio decisiva del provvedimento impugnato, non è idonea a scalfire la motivazione della decisione.
- L'accertamento dell'utile collaborazione ex art. 58-ter ord. pen. deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto, e non solo ai reati formalmente ostativi, quando questi siano funzionalmente collegati ad altri reati della medesima vicenda.
- Per negare l'impossibilità della collaborazione è sufficiente una motivazione che indichi, con riferimento ai capi di condanna, quali elementi non siano stati recuperati o chiariti e perché ciò lasci ancora spazio a un utile apporto collaborativo.
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