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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 3078 del 18 novembre 2025 con cui il Comune di Modena ha individuato ed autorizzato l’operatore economico emTransit s.r.l. ad erogare i servizi di “sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) nel comune di Modena” in esito al procedimento comparativo di cui all’“avviso pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Modena per la durata di 3 anni” protocollo 270441/2025 del 14 luglio 2025; - dei verbali, tutti, della commissione giudicatrice, tra cui il verbale 378605 del 30 settembre 2025; - della nota prot. 6059 in data 8 gennaio 2026 con cui il “Settore Ambiente e Transizione Ecologica Ufficio Compliance Settore Ambiente e Transizione Ecologica” del Comune di Modena al fine di consentire l’avvio dell’attività all’operatore individuato in esito al confronto concorrenziale, ha chiesto alla ricorrente di procedere alla rimozione dei propri veicoli monopattini elettrici, unitamente ad eventuale materiale pubblicitario, entro e non oltre il 13 marzo 2026; - della delibera di Giunta comunale del 25 giugno 2025, n. 267, con cui il Comune ha valutato sovrabbondanti il numero di 4 licenze attivabili per il servizio di sharing di MPPE sul territorio comunale in ragione del massimo di monopattini pari a 300 unità per operatore e ha conseguentemente revocato la propria precedente delibera di Giunta n. 100 in data 26 marzo 2025 approvativa dell’avviso pubblico per l’attivazione di servizi di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) nel comune di Modena ed il connesso avviso; - dell’“avviso pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Modena per la durata di 3 anni” protocollo 270441/2025 del 14 luglio 2025, in particolare nella parte in cui restringe a un solo operatore il possibile accesso all’erogazione del servizio commerciale in sharing per un numero massimo di 600 monopattini nonché della non conosciuta delibera di Giunta comunale n. 297/2025 approvativa del medesimo avviso; - della non conosciuta autorizzazione comunale, tramite SCIA o altro titolo, per l’attivazione del servizio da parte dell’operatore emTransit S.r.l., eventualmente emanata dall’amministrazione resistente o comunque formatasi in conseguenza del provvedimento di selezione e autorizzazione in data 18 novembre 2025 impugnato in principalità; - di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale, anche non noto, tra cui, ove occorra, le non conosciute delibere di Consiglio comunale 14 e 15 del 28 febbraio 2025, delibera di Giunta comunale nn. 54 e 55 del 5 marzo 2025, n. 110 del 28 marzo 2025, nonché deliberazioni: n. 208 del 12/05/2020 approvativa del documento tecnico “Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) – Inquadramento normativo maggio 2020” e dell’“Avviso pubblico per l’attivazione di servizi di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) nel comune di Modena”; n. 88 del 15 marzo 2022 con cui è stata ampliata la zona dell’area di inibizione della chiusura della corsa (altrimenti detta “no drop zone”).

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di selezione e autorizzazione di un unico operatore per i servizi di sharing mobility a flusso libero, con conseguente richiesta di rimozione dei monopattini della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Modena ha individuato e autorizzato un operatore economico allo svolgimento, per tre anni, del servizio di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché i verbali della commissione giudicatrice, la richiesta di rimozione dei veicoli già presenti sul territorio, la deliberazione comunale che ha ritenuto sovrabbondante il numero di licenze precedentemente attivabili e il relativo avviso pubblico, nella parte in cui ha limitato a un solo operatore l’accesso al servizio per un massimo di 600 monopattini. Sono stati inoltre contestati il titolo autorizzatorio eventualmente formatosi in favore dell’operatore selezionato e gli atti presupposti e connessi. Il Comune e la controinteressata hanno sollevato eccezioni in rito, il cui esame è stato espressamente riservato alla fase di merito. In sede cautelare, il TAR ha valutato la fondatezza dei motivi dedotti con riguardo, in particolare, alla scelta amministrativa di contingentare il servizio e di individuare un unico operatore.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto non apprezzabili favorevolmente le esigenze cautelari per carenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso. In particolare, la motivazione dell’amministrazione sulla scelta del contingentamento e sull’individuazione di un unico operatore autorizzabile è stata ritenuta prima facie immune dai vizi dedotti. Il giudice non ha definito le eccezioni processuali sollevate dal Comune e dalla controinteressata, riservandone l’esame alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 1.000 euro ciascuno in favore del Comune e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha negato la sospensione ritenendo insufficienti, allo stato, i profili di fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un sommario esame, i motivi di ricorso non presentino sufficienti profili di fondatezza, anche senza definire le eccezioni in rito riservate alla fase di merito.
  • La scelta comunale di contingentare un servizio di sharing mobility e di limitarne l’autorizzazione a un unico operatore non è prima facie viziata quando la motivazione amministrativa relativa alla necessità e alla misura del contingentamento risulti immune dai vizi dedotti; la valutazione cautelare non pregiudica l’esame definitivo della legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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