Sentenza n. 5904/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento del parere reso dal Ministero della cultura, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in data 10.10.2023 prot. 0049699-P con il quale, in ordine ad una istanza di accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380/01 relativa ad un immobile sito in Roma, Via Giulia 116, è stato espresso parere favorevole anche sulla trasformazione a terrazzo del lastrico solare, escludendo però una limitata parte “vincolata”; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali ed in particolare del decreto ministeriale datato 9.1.1999 mai notificato e trascritto, recante il vincolo ed il parere del 10.11.23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza che, nell’ambito di una SCIA edilizia in sanatoria, aveva autorizzato le opere realizzate ma escluso, per la porzione vincolata, la trasformazione del lastrico solare in terrazzo; impugnato anche il decreto ministeriale del 9 gennaio 1999 recante l’estensione del vincolo monumentale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma del 10 ottobre 2023, adottato nell’ambito della definizione di una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 relativa a opere eseguite su un immobile parzialmente sottoposto a vincolo monumentale. La Soprintendenza aveva espresso parere favorevole al mantenimento delle opere, ad eccezione della trasformazione della porzione vincolata del lastrico solare in terrazzo, autorizzando soltanto la ringhiera e la scala per ragioni di sicurezza e accesso. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il parziale diniego avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che la copertura dell’edificio avesse da tempo natura di terrazza e che il diniego fosse privo di adeguata giustificazione. Il terzo motivo contestava la legittimità del decreto ministeriale del 9 gennaio 1999, che aveva esteso il vincolo monumentale a una porzione dell’immobile, deducendo violazione della l. n. 1089/1939, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, in quanto il vincolo sarebbe stato apposto per la mera ricaduta dell’immobile su una particella catastale, senza considerare l’assenza di caratteristiche meritevoli di tutela. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio la possibile tardività dell’impugnazione del decreto ministeriale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente all’impugnazione del parere della Soprintendenza e dichiarato irricevibile quanto all’impugnazione del decreto ministeriale del 9 gennaio 1999. Il primo motivo è stato accolto: il parere costituiva espressione del potere autorizzatorio previsto dall’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, esercitato a posteriori nell’ambito di un procedimento autorizzatorio avviato su istanza di parte. Poiché la Soprintendenza intendeva adottare un provvedimento anche solo parzialmente negativo, era tenuta a comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e a consentire il contraddittorio endoprocedimentale; tale adempimento è mancato. Il secondo motivo è stato accolto nei soli limiti del difetto di motivazione. La determinazione di parziale rigetto era formulata in termini non perspicui e non indicava gli elementi fattuali né le valutazioni tecnico-discrezionali dai quali ricavare le ragioni dell’esclusione della trasformazione del lastrico in terrazzo, a fronte della motivazione favorevole relativa alle altre opere. Il TAR ha quindi annullato il parere nella parte in cui escludeva l’autorizzazione della trasformazione della porzione vincolata del lastrico solare in terrazzo, disponendo la riedizione del procedimento nel contraddittorio con gli interessati e l’adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato. L’impugnazione del decreto ministeriale del 9 gennaio 1999 è stata dichiarata irricevibile: i ricorrenti avevano acquisito conoscenza del vincolo almeno il 27 luglio 2023, mentre il ricorso era stato notificato l’11 dicembre 2023, oltre il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della parziale soccombenza e della natura dei vizi rilevati.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento autorizzatorio avviato su istanza di parte, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi prima di adottare un provvedimento anche solo parzialmente negativo, consentendo il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il potere autorizzatorio dell’autorità preposta alla tutela del bene culturale deve essere esercitato, nel caso esaminato, anche quando l’assenso sia richiesto a posteriori per la definizione di una SCIA edilizia in sanatoria relativa a opere eseguite su immobile vincolato.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve indicare gli elementi fattuali e le valutazioni tecnico-discrezionali che consentano di ricostruire l’iter logico seguito, soprattutto quando nega parzialmente l’assenso richiesto.
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di SCIA edilizia in sanatoria presentata per la regolarizzazione delle opere.
art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamata quale base della sanzione pecuniaria applicata per le opere ammesse al mantenimento.
art. 23-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento della richiesta di parere della Soprintendenza nell’ambito della SCIA edilizia in sanatoria.
artt. 29 e 41 c.p.a.
Il termine per impugnare il decreto ministeriale decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto, anche in assenza di notificazione o trascrizione, quando tale conoscenza sia provata.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
L’impugnazione proposta oltre il termine decadenziale è dichiarata irricevibile.
Massime di principio
- Quando un’autorità amministrativa deve definire favorevolmente un procedimento autorizzatorio avviato su istanza di parte e intende negare anche soltanto una parte dell’assenso richiesto, è tenuta a comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, consentendo all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento finale.
- L’obbligo di motivazione impone all’amministrazione che escluda una specifica opera dall’autorizzazione di indicare gli elementi fattuali e le valutazioni tecniche poste a fondamento della decisione; non è sufficiente una formula generica o non coordinata con la motivazione favorevole resa per opere analoghe o contestualmente esaminate.
- L’annullamento di un parziale diniego per violazione del contraddittorio procedimentale e per difetto di motivazione comporta la riedizione del potere amministrativo, con riattivazione del procedimento nel contraddittorio con l’interessato e adozione di un nuovo provvedimento compiutamente motivato.
- L’impugnazione di un vincolo amministrativo è soggetta al termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza dell’atto; la mancata notificazione o trascrizione del vincolo non impedisce la decorrenza del termine quando sia provato che il destinatario ne abbia conosciuto l’esistenza e il contenuto essenziale.
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