Sentenza n. 2344/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.115,19 per ferie maturate e festività soppresse non godute, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 4.115,19, oltre interessi legali, a titolo di ferie maturate e festività soppresse non godute per attività lavorativa prestata a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ha rilevato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al puntuale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha inoltre disciplinato le modalità di determinazione e presentazione del compenso del commissario e gli adempimenti telematici tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 552, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
L’inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’attivazione dell’azione esecutiva e per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417
È richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia, per il rimborso connesso all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento consentono al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale della statuizione giudiziale.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando contestualmente il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi e subordinandone l’attivazione all’istanza della parte interessata.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma dovuta in base a un giudicato, il giudice può imporre all’amministrazione il pagamento integrale del capitale e degli accessori riconosciuti dal titolo, senza rimettere all’amministrazione la rinnovazione della valutazione già definita dal giudice.
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