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Risoluzione

Risoluzione n. 243 del 1/09/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che ANAS SpA, pur svolgendo funzioni pubblicistiche e agendo in concessione per conto dello Stato, non può essere equiparata allo Stato ai fini dell’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità. Le agevolazioni spettano solo allo Stato-persona e non si estendono a una società distinta, autonoma sul piano patrimoniale, gestionale e contabile.

Applicabilità delle esenzioni fiscali agli atti di espropriazione ANAS SpA

Applicabilità delle esenzioni fiscali agli atti di espropriazione ANAS SpA

La risoluzione affronta il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, degli atti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi di immobili posti in essere da ANAS SpA. Il documento conclude che il regime di esenzione previsto per lo Stato non si applica alla società, in quanto soggetto distinto e autonomo rispetto allo Stato-persona.

Quesito dell’interpellante

ANAS SpA chiede se possa beneficiare:

  • dell’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 57, comma 8, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, quando espropriante o acquirente è lo Stato;
  • dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale prevista dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per formalità e volture eseguite nell’interesse dello Stato.

La società rappresenta di svolgere, in regime di concessione, attività di costruzione, gestione e manutenzione delle strade e autostrade di proprietà statale, oltre a funzioni di stazione appaltante per nuove opere, ammodernamento della rete e manutenzione e monitoraggio della rete viaria di interesse nazionale. Sottolinea inoltre di esercitare, per le strade e autostrade nazionali intestate al demanio statale, i diritti e i poteri dell’ente proprietario.

Tesi sostenuta da ANAS SpA

ANAS ritiene di rientrare sostanzialmente nel novero dei soggetti pubblici, pur avendo forma di società commerciale, poiché:

  • è soggetta al controllo della Corte dei Conti;
  • è interamente partecipata dal Ministero dell’Economia, che fornisce indirizzi operativi con il Ministero delle Infrastrutture;
  • è stata costituita per legge ed è inclusa nel conto economico consolidato dello Stato tra le amministrazioni pubbliche.

Da ciò l’istante deduce che gli atti di esproprio attribuiti per legge alla società avrebbero natura pubblica e sarebbero redatti nell’interesse dello Stato, quale beneficiario effettivo, con conseguente applicazione del regime di esenzione dalla tassazione indiretta.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la disciplina rilevante in materia di:

  • imposta di registro: art. 44, comma 2, del DPR n. 131/1986, sulla base imponibile; art. 57, comma 8, dello stesso DPR, secondo cui negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo la relativa imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, ma non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato;
  • imposta ipotecaria: art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, che assoggetta a imposta le formalità nei registri immobiliari; art. 1, comma 2, che esclude l’imposta per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato;
  • imposta catastale: art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990, che esenta le volture eseguite nell’interesse dello Stato.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce la natura giuridica di ANAS SpA, ricordando che è stata trasformata da ente pubblico economico in società per azioni ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. In tale veste:

  • svolge in concessione la gestione delle strade e autostrade di proprietà dello Stato;
  • cura la manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • realizza nuove strade statali e nuove autostrade, direttamente o in concessione.

Inoltre:

  • l’art. 7, comma 1-quinquies, del DL n. 138/2002 attribuisce ad ANAS le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali per i quali esercita i diritti e poteri dell’ente proprietario;
  • l’art. 7, comma 2, attribuisce ad ANAS l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del DPR n. 327/2001.

Interpretazione delle norme agevolative

Secondo l’Agenzia, l’applicazione delle esenzioni invocate richiede di verificare se ANAS possa essere equiparata allo Stato. Sul punto vengono richiamati orientamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1846/03 del 10 giugno 2003, ha escluso che il trattamento previsto dal TUR per le operazioni poste in essere dallo Stato possa estendersi a un organismo che esercita poteri pubblici delegati ma che conserva autonoma soggettività rispetto all’organizzazione statale. Il parere esclude anche l’idea di una compensazione economica tra soggetti diversi, osservando che ragioni di chiarezza, trasparenza e contabilità non consentono di considerare l’operazione come una mera partita di giro.

Le stesse conclusioni sono richiamate per le imposte ipotecaria e catastale, con l’affermazione che non può attribuirsi rilievo prevalente alla formula “nell’interesse dello Stato” per estendere il beneficio oltre il perimetro statale.

Principio della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009, ha escluso che l’esenzione prevista dall’art. 57, comma 8, del TUR possa essere estesa ad altri enti pubblici e, a maggior ragione, a soggetti privati anche se svolgenti attività amministrativa.

Per le disposizioni del D.Lgs. n. 347/1990, la Corte ha affermato che:

  • si tratta di norme eccezionali, da interpretare restrittivamente;
  • il riferimento allo Stato va inteso come Stato-persona;
  • quando il legislatore intende estendere l’esenzione a soggetti diversi dallo Stato, li indica espressamente.

La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui, nelle norme fiscali in tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo, la parola “Stato” va riferita allo Stato-persona anche quando l’espressione sia usata come “a favore dello Stato” o “nell’interesse dello Stato”.

Conclusione della risoluzione

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, la risoluzione conclude che:

  • ANAS SpA è un soggetto distinto dallo Stato;
  • la società ha autonoma soggettività, autonomia patrimoniale, gestionale e contabile;
  • pertanto, ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, ai trasferimenti coattivi della proprietà e alle cessioni volontarie di immobili a favore di ANAS SpA non si applica il regime di esenzione riservato allo Stato dall’art. 57, comma 8, del DPR n. 131/1986 e dagli artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi enunciati nel documento.

Testo integrale

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