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Risoluzione

Risoluzione n. 244 del 1/09/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nel consolidato fiscale nazionale, le svalutazioni di partecipazioni dedotte in cinque anni possono rilevare integralmente sia come svalutazioni rilevanti in capo alla partecipante sia come rettifiche di valore temporaneamente indeducibili in capo alla consolidata, se hanno generato un disallineamento tra valori civili e fiscali. Viene confermato il principio del doppio monitoraggio per evitare duplicazioni di beneficio fiscale.

Disallineamento ex art. 128 TUIR e svalutazioni rateizzate in quinti

Consulenza giuridica su svalutazioni rateizzate e disallineamento ex art. 128 TUIR

La risoluzione affronta il coordinamento tra la disciplina transitoria dell’articolo 128 del TUIR sul consolidato fiscale nazionale e la deduzione rateizzata in cinque anni delle svalutazioni di partecipazioni previste per il regime previgente. Il chiarimento serve a stabilire se tali svalutazioni vadano considerate, e in quale misura, sia come "svalutazioni rilevanti" in capo alla partecipante sia come "rettifiche di valore temporaneamente indeducibili" in capo alla consolidata.

Quesito posto

Gli uffici chiedono se le svalutazioni di partecipazioni operate nel biennio 2002-2003 e dedotte in quinti rilevino:

  • per l’intero ammontare contabilizzato, a prescindere dalle quote dedotte, come svalutazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto attuativo;
  • oppure solo come disallineamenti da riallineare, in quanto rettifiche di valore temporaneamente indeducibili, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), del medesimo decreto.

Il problema si pone per le svalutazioni operate dalla partecipante, sia essa consolidante, consolidata oppure controllata non aderente al consolidato, quando la deduzione fiscale avviene per quote costanti in cinque anni.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama:

  • gli articoli 117 e seguenti del TUIR sul consolidato fiscale nazionale;
  • l’articolo 128 del TUIR, che disciplina il riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata in presenza di svalutazioni pregresse rilevanti;
  • l’articolo 16 del D.M. 9 giugno 2004, in particolare:
    • comma 1, lettera a), che include tra le svalutazioni rilevanti quelle relative a partecipazioni detenute direttamente nelle società consolidate, comprese quelle considerate dedotte ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 344 del 2003;
    • comma 2, lettera a), relativo alla quantificazione delle svalutazioni rilevanti;
    • comma 2, lettera b), relativo alle rettifiche di valore e agli accantonamenti temporaneamente indeducibili;
    • comma 4, relativo ai disallineamenti esistenti nel bilancio della consolidata nell’esercizio precedente l’efficacia dell’opzione.

È inoltre richiamato l’articolo 4, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 344 del 2003, che per le svalutazioni operate fino al periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore della riforma IRES prevede la deduzione in quote costanti per cinque anni e, ai fini di alcune disposizioni transitorie, la considerazione di tali svalutazioni come integralmente dedotte nel periodo in corso al 31 dicembre 2003.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia individua tre condizioni per l’applicazione dell’articolo 128 del TUIR:

  • la presenza di una svalutazione "rilevante" della partecipazione detenuta direttamente nella consolidata, nei termini dell’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto attuativo;
  • che tale svalutazione sia stata determinata da rettifiche di valore e/o accantonamenti effettuati dalla consolidata, secondo l’articolo 16, comma 2, lettera b);
  • l’esistenza di un disallineamento tra valori civili e fiscali nel bilancio della consolidata relativo all’esercizio precedente l’ingresso nel consolidato, ai sensi del comma 4.

Svalutazioni rilevanti: rilevanza dell’intero importo

Per le svalutazioni rateizzate in quinti operate nel biennio 2002-2003, l’Agenzia conferma che, ai fini dell’articolo 16, comma 2, lettera a), deve assumersi l’intero importo svalutato, a prescindere dalla quota fiscalmente dedotta. Ciò vale per le svalutazioni della partecipazione detenuta direttamente nella consolidata, effettuate dalla consolidante, da altra società consolidata o da una controllata che, pur avendone i requisiti, non abbia esercitato l’opzione.

La circolare n. 53/E del 2004 viene richiamata come precedente interpretativo coerente con questa conclusione.

Rettifiche di valore temporaneamente indeducibili: rilevanza delle svalutazioni in quinti

La risoluzione chiarisce poi che le svalutazioni in quinti possono rilevare anche come rettifiche di valore temporaneamente indeducibili ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), ma solo se:

  • sono state contabilizzate dalla consolidata in esercizi in perdita;
  • hanno contribuito a determinare la perdita d’esercizio;
  • hanno inciso sul patrimonio netto della partecipata, generando una corrispondente svalutazione per la partecipante.

In tal caso, la svalutazione della partecipata e la successiva deduzione dei quinti possono determinare, nell’ambito del consolidato, un doppio beneficio fiscale che la disciplina transitoria intende evitare.

Ragione antielusiva e rischio di doppia deduzione

L’Agenzia evidenzia che il meccanismo di riallineamento è diretto a impedire la duplicazione del beneficio fiscale derivante da svalutazioni già dedotte, anche se solo in parte, in capo alla partecipante. La duplicazione può verificarsi quando:

  • la svalutazione della partecipata riduce il patrimonio netto della stessa;
  • tale riduzione provoca una svalutazione della partecipazione nella società di grado superiore;
  • la deduzione in quinti di tale svalutazione si somma alla riduzione del reddito di gruppo derivante dalla perdita della consolidata.

Esempio numerico riportato nel documento

La risoluzione sviluppa un esempio con tre società, “A”, “B” e “C”, per mostrare il meccanismo del disallineamento:

  • “A” possiede “B”; “B” possiede “C”;
  • nel 2002 “B” svaluta la partecipazione in “C” per 100, deducendo la svalutazione in cinque quote da 20;
  • la perdita di “B” riduce il patrimonio netto di “B” e induce “A” a svalutare la partecipazione in “B” per 1.000;
  • al 31.12.2003 risultano differenze tra valori contabili e fiscali sia della partecipazione in “B” sia di quella in “C”;
  • nel 2004 “A” e “B” optano per il consolidato nazionale.

L’esempio serve a dimostrare che, senza il riallineamento, la consolidante “A” beneficerebbe due volte della svalutazione originata in catena dalla partecipazione in “C”.

Conclusione interpretativa

La conclusione dell’Agenzia è che le svalutazioni di partecipazioni dedotte in quinti da una società che entra nel consolidato in qualità di consolidata devono essere considerate:

  • per l’intero importo svalutato, ai fini della qualificazione come svalutazioni rilevanti in capo alla partecipante;
  • come rettifiche di valore temporaneamente indeducibili, per la parte non ancora dedotta, ai fini del riallineamento in capo alla consolidata.

Pertanto, il valore fiscale della partecipazione assume una diversa consistenza a seconda della disciplina applicata:

  • diminuito dell’intera svalutazione, per il calcolo della svalutazione rilevante;
  • diminuito solo dei quinti dedotti, per determinare i valori fiscali degli elementi patrimoniali della consolidata da riallineare;
  • nuovamente considerato per intero, ai limitati fini del calcolo della differenza da cessione nelle disposizioni transitorie dell’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 344 del 2003.

Esito applicativo del caso esaminato

Nel caso concreto richiamato nella risoluzione, la consolidante “A” presenta una svalutazione rilevante per l’intero importo di 1.000; la consolidata “B” presenta una rettifica di valore di 100, di cui 60 ancora da dedurre. Inoltre, se nel bilancio della consolidata “B” al 31.12.2003 è presente un disallineamento tra valori civili e fiscali pari a 40, la società è tenuta a procedere al relativo riallineamento.

Indicazione finale

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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