Risoluzione n. 245 del 1/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’accesso al consolidato fiscale nazionale, rileva il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., anche se nella realtà il controllo gestionale sia esercitato dal socio di minoranza tramite statuto e patti parasociali. Nel caso esaminato, la consolidante BETA mantiene il requisito del controllo rilevante perché possiede la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria di ALFA.
Controllo di diritto ai fini del consolidato fiscale nazionale
Controllo di diritto e consolidato fiscale nazionale
La risoluzione esamina se, ai fini dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, il requisito del "controllo rilevante" possa dirsi sussistente anche quando il socio che detiene la maggioranza dei voti assembleari non esercita, di fatto, il controllo gestionale della società partecipata. Il documento conclude che, in base al dato normativo del TUIR, il controllo richiesto è quello di diritto e non quello effettivo.
Quesito sottoposto
Nell’ambito di un gruppo consolidato, è stato chiesto se BETA S.p.A., consolidante, potesse validamente esercitare l’opzione per il consolidato con ALFA S.p.A. pur in presenza di un assetto societario che limita il suo potere decisionale.
I dati rilevanti sono i seguenti:
- ALFA ha un capitale sociale composto da 149.099 azioni ordinarie;
- BETA possiede 90.950 azioni, pari al 60,99%;
- GAMMA S.p.A. possiede 58.149 azioni, pari al 39,01%.
Pur avendo la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, BETA non può modificare autonomamente lo statuto di ALFA, né determinare da sola la composizione del consiglio di amministrazione, per effetto di clausole statutarie e dello scrutinio di lista. Inoltre, patti parasociali attribuiscono a GAMMA poteri di veto, configurando una gestione sostanzialmente congiunta. ALFA è inoltre considerata controllata da GAMMA ai fini del bilancio consolidato civilistico.
Soluzione interpretativa prospettata dal richiedente
La soluzione prospettata riteneva che BETA, pur titolare del 60,99% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di ALFA, non fosse in grado di indirizzarne autonomamente la gestione. Di conseguenza, si sosteneva che mancasse il requisito del controllo rilevante richiesto dal TUIR per il consolidato fiscale nazionale.
A sostegno di tale tesi si richiamavano:
- le clausole statutarie che limitano la capacità di BETA di incidere sulle decisioni più rilevanti;
- i patti parasociali che attribuiscono a GAMMA un potere di veto;
- la circostanza che ALFA è inclusa nel bilancio consolidato civilistico di GAMMA.
Inquadramento normativo e ratio del consolidato
L’Agenzia richiama preliminarmente la funzione del consolidato fiscale nazionale nel sistema IRES introdotto dal 1° gennaio 2004: il regime consente la compensazione intersoggettiva dei risultati fiscali delle società del gruppo, in sostituzione dei precedenti meccanismi di tassazione e di irrilevanza di talune svalutazioni partecipative.
Il consolidato nazionale è descritto come strumento che permette di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti in diminuzione dei redditi delle altre società del gruppo. La disciplina è quindi letta in relazione alla necessità di dare rilevanza ai risultati positivi e negativi delle società partecipate.
Requisiti del controllo rilevante
Secondo l’Agenzia, l’opzione per il consolidato richiede, ai sensi dell’articolo 117, comma 1, TUIR, un controllo "rilevante" che sussiste solo quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- esistenza di un controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- superamento della soglia del 50% sia nella partecipazione al capitale sociale sia nella partecipazione all’utile, secondo l’articolo 120, comma 1, lettere a) e b), TUIR.
Le soglie devono essere rispettate entrambe, e il riferimento alla partecipazione al capitale sociale è costruito sul capitale sociale di riferimento composto dalle azioni ordinarie, con esclusione delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2364 c.c. e degli strumenti assimilabili. È inoltre precisato che, ai fini della verifica, rilevano solo le azioni detenute in piena proprietà.
Centralità del controllo di diritto ex art. 2359 c.c.
L’Agenzia sottolinea che il legislatore fiscale, nel disciplinare il consolidato nazionale, ha scelto un rinvio espresso e limitato al controllo civilistico di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. Non è stato invece previsto alcun richiamo a ulteriori situazioni di controllo effettivo o di influenza sostanziale.
Ne deriva che, nel consolidato nazionale, la nozione di controllo rilevante coincide con quella di controllo di diritto, a differenza di altre discipline, come il bilancio consolidato o l’attività di direzione e coordinamento, nelle quali assumono rilievo anche altre forme di controllo.
L’Agenzia evidenzia che questa scelta risponde all’esigenza di una regola semplice e immediatamente verificabile, senza dover accertare il controllo di fatto.
Applicazione al caso concreto
Con riferimento alla situazione di BETA e ALFA, l’Agenzia osserva che BETA detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di ALFA e, pertanto, è controllante di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c.
Il fatto che, per effetto di clausole statutarie, quorum rafforzati e patti parasociali, BETA non sia in grado di imporre unilateralmente la propria volontà e che il controllo di fatto sia esercitato da GAMMA non incide, secondo l’Agenzia, sulla sussistenza del requisito richiesto dal TUIR.
In particolare:
- il controllo di fatto esercitato da GAMMA non esclude il controllo di diritto di BETA;
- l’impossibilità pratica di determinare autonomamente le scelte gestionali non costituisce causa ostativa al consolidato nazionale;
- è sufficiente che il soggetto consolidante detenga una partecipazione corrispondente alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Conclusione dell’Agenzia
La risoluzione conclude che il requisito del controllo rilevante sussiste in capo a BETA, nonostante l’esistenza di vincoli statutari, patti parasociali e un controllo di fatto in capo a GAMMA. Pertanto, l’accesso al consolidato fiscale nazionale non è precluso dal fatto che BETA non eserciti autonomamente il controllo gestionale di ALFA.
Indicazione finale
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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