Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/04/2023 n. 10143 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria su una somma di Euro 9.000.000,00 corrisposta da Lottomatica alla HBG Srl in occasione della cessione della partecipazione in Bingo Plus Spa. La contribuente sosteneva che tale somma avesse natura risarcitoria (contributo/indennizzo non soggetto a IVA); l'Amministrazione riteneva invece che fosse il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dall'acquirente (gestione/assunzione del rischio della società ceduta) e quindi imponibile ai fini IVA al 20%, con conseguente obbligo per Lottomatica di regolarizzare l'operazione e per l'Ufficio di irrogare la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/1997 per omessa regolarizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso, ritenendo corretta la qualificazione della somma di Euro 9.000.000,00 quale corrispettivo per una prestazione di servizi distinta dalla cessione delle azioni e, quindi, assoggettabile a IVA. Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo alla mancata valutazione da parte della Commissione Tributaria Regionale della compatibilità della sanzione con il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione europea. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla CTR di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame anche in ordine alla determinazione della sanzione (inclusa la verifica di eventuali riduzioni ai sensi del diritto interno alla luce del principio di proporzionalità).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    Richiamato in rapporto alla definizione e ambito di applicazione dell'IVA; utilizzato per valutare la natura imponibile o meno dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 4

    Norma sulle esenzioni IVA per operazioni propedeutiche a transazioni relative ad azioni; la Corte ha ritenuto che il contributo/servizio fosse distinto dalla cessione di azioni e quindi non rientrasse in questa esenzione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1

    Richiamato in relazione all'obbligo di emissione della fattura: la mancata emissione rileva come irregolarità formale che può generare l'obbligo di regolarizzazione da parte del cessionario/committente.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8

    Prevede l'obbligo per il cessionario/committente di regolarizzare le violazioni inerenti la mancata fatturazione o irregolarità formali; applicata per giustificare la sanzione nei confronti della contribuente che non ha regolarizzato l'operazione.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2

    Norma richiamata dalla ricorrente nell'ipotesi di operazioni esenti/non imponibili; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché si trattava di operazioni distinte e imponibili.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis

    Citato in relazione alla possibile diversa determinazione della sanzione nel diritto interno; la Corte ha evidenziato che occorre verificare la compatibilità con eventuali riduzioni previste dal diritto interno alla luce del principio di proporzionalità.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7

    Riferimento normativo interno relativo a istituti sanzionatori e riduzioni; la Corte ha indicato di considerare anche norme interne che prevedano modalità di riduzione della sanzione.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15

    Novella che ha riformulato disposizioni sulle sanzioni (richiamata dalla ricorrente), ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • Codice civile, art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione negoziale (volontà delle parti) dell'operazione; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce della documentazione, la somma fosse qualificabile come corrispettivo per servizio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale impugnatoria utilizzata per dedurre i vizî di motivazione e omissione di pronuncia da parte della CTR; la Corte ha valutato i vari motivi ex art. 360 e accolto il motivo relativo alla mancata valutazione del principio di proporzionalità.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - principio di proporzionalità sanzioni IVA

    Principio richiamato per stabilire che, nella determinazione delle sanzioni in materia IVA, va valutata la natura e gravità dell'infrazione e la proporzionalità della sanzione stessa; la Cassazione ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente esaminato tale profilo e ha disposto il rinvio.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se una somma collegata a una cessione di partecipazioni è un risarcimento/indennizzo (non soggetto a IVA) o il corrispettivo di una prestazione di servizi (imponibile): va valutato se sussiste un obbligo o una prestazione effettiva a carico del beneficiario e la funzione economica della somma (ripristino patrimoniale vs prezzo/servizio).
  • Se non viene emessa fattura dal cedente/prestatore, il cessionario/committente può essere chiamato a regolarizzare l'operazione ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997 (art.6): l'obbligo riguarda spesso l'irregolarità formale della mancata emissione e non impone al regolarizzante un controllo sostanziale di merito sulla qualificazione fiscale se non sono documentate irregolarità identificative.
  • Quando la stessa transazione contiene elementi distinti (es. prezzo di cessione e un corrispettivo per servizi aggiuntivi), tali elementi vanno analizzati separatamente ai fini IVA: non è sempre possibile compensarli o considerarli come un unico atto imponibile o esente.
  • In caso di contestazione di sanzioni IVA occorre sollevare e documentare la questione della proporzionalità della sanzione alla luce del diritto dell'Unione europea; i giudici nazionali devono motivatamente valutare la compatibilità della sanzione con il principio di proporzionalità e le eventuali riduzioni previste dal diritto interno.
  • Dal punto di vista probatorio, la parte che invoca la natura indennitaria/risarcitoria deve fornire elementi chiari (contrattuali, contabili e fattuali) che dimostrino l'assenza di obbligazioni o prestazioni corrispondenti al pagamento; viceversa l'Amministrazione può dedurre la sussistenza di un corrispettivo in presenza di riscontri economici e contabili.
  • In sede di contenzioso è utile chiedere espressamente, sin dal primo grado, la rideterminazione o la valutazione quantitativa della sanzione in termini di proporzionalità e di possibili riduzioni previste dal diritto interno, nonché la compensazione o la ricomposizione delle poste qualora si sostenga l'unicità dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.