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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16260/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria proposta da una società creditrice nei confronti del debitore e della moglie fideiubente per far dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dell'8 febbraio 2010 con cui era stato istituito un trust e conferiti beni immobili del debitore. Il creditore deduceva che il proprio credito, derivante da un finanziamento del 24 ottobre 2006 rimasto inadempiuto e poi oggetto di decreto ingiuntivo, era anteriore all'atto di trust e che quest'ultimo aveva sottratto l'intero patrimonio immobiliare all'aggressione esecutiva. In cassazione il debitore ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la domanda avesse riguardato solo l'atto istitutivo del trust, asseritamente neutro, e non anche l'atto di disposizione/conferimento; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust, che sarebbero litisconsorti necessari, anche in ragione della pretesa onerosità dell'atto perché collegato a pattuizioni divorzili e obblighi di mantenimento; 3) omesso esame del contenuto dell'atto divorzile e delle pattuizioni a funzione solutorio-compensativa, da cui sarebbe derivata la natura onerosa del trust e la necessità di provare una dolosa preordinazione; 4) erronea valutazione dell'atto di trust e mancata considerazione della revocatoria del conferimento anche ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la censura investiva l'interpretazione della domanda e che, secondo la giurisprudenza richiamata, la revocatoria può essere utilmente proposta anche contro l'atto istitutivo del trust quando esso contenga contestualmente l'atto dispositivo di conferimento dei beni, poiché l'inefficacia dell'atto istitutivo travolge anche il trasferimento al trustee. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specificamente correlato alla motivazione impugnata e, comunque, perché la controinteressata era già stata convenuta nei gradi di merito; inoltre ha rilevato che la questione dell'onerosità era stata già ritenuta inammissibile in appello per mancata specifica eccezione e tale ratio non era stata censurata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e per impropria deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché il ricorrente non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma solo una questione giuridica sull'inquadramento dell'atto. Infine ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché privo di una concreta censura in diritto e risolto in una richiesta di riesame del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può colpire l'atto di trust quando esso contenga l'atto dispositivo di conferimento dei beni, producendo l'inefficacia anche del trasferimento al trustee.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione richiede di distinguere tra omessa pronuncia e interpretazione della domanda; quando si contesta l'interpretazione, il giudizio di legittimità verifica solo la correttezza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    La censura sulla mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile se non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata e se la parte pretesamente necessaria era già stata convenuta.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una censura specifica e riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o argomentazioni.

  • art. 2645-ter c.c.

    La sua evocazione, nel caso concreto, non è stata ritenuta idonea a fondare una specifica censura in diritto contro la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione va tenuta distinta dalla critica all'interpretazione della domanda: nel primo caso si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., nel secondo si contesta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • L'azione revocatoria può avere ad oggetto anche l'atto istitutivo di un trust quando, nel medesimo atto, sia contenuto il trasferimento o conferimento dei beni al trustee; l'inefficacia dell'atto istitutivo travolge anche l'effetto dispositivo connesso.
  • La doglianza in cassazione deve essere specificamente ancorata alla motivazione della sentenza impugnata e alla relativa ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di questioni giuridiche, tesi difensive o argomentazioni.
  • Quando la parte invoca l'onerosità di un atto o la sua riconducibilità a pattuizioni familiari, deve censurare puntualmente la ratio con cui il giudice di merito ha ritenuto la questione non ritualmente introdotta o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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