Ordinanza n. 3227/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Bari, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Bari, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026 e, ove redatte, Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Bari, nella parte relativa all'inserimento con riserva dei docenti con titolo conseguito all'estero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno impugnato la disciplina dell'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028, chiedendo in via cautelare la sospensione della previsione che consente l'inserimento con riserva dei titolari di un titolo estero soltanto se, entro il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione della domanda, abbiano dichiarato di avere presentato la domanda di riconoscimento all'ufficio competente. Hanno dedotto una disparità di trattamento e l'irragionevolezza della disciplina, sostenendo che essa impedirebbe l'inserimento con riserva nella prima fascia a chi conseguirà il titolo estero entro il 30 giugno 2026, mentre l'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), consente l'inserimento con riserva a chi conseguirà in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro la stessa data. Hanno domandato inoltre l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Bari, con scioglimento della riserva entro il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 7, commi 3 e 4, fissa al 16 marzo 2026 il termine per la presentazione delle istanze e per la dichiarazione dei titoli di accesso, prevedendo specificamente, per i titoli conseguiti all'estero, l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento quando già intervenuto. Ha poi distinto le due ipotesi disciplinate dall'art. 7, comma 4, lettera e): da un lato, l'inserimento con riserva di chi conseguirà in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026; dall'altro, l'inserimento con riserva di chi abbia già conseguito all'estero il titolo, ancora privo del riconoscimento italiano, purché abbia dichiarato entro il 16 marzo 2026 di avere presentato la relativa domanda. Secondo il giudice, la differenziazione non appare irragionevole, perché le due situazioni non sono equiparabili: il titolo italiano ancora da conseguire costituisce una fattispecie diversa dal titolo estero già conseguito ma non ancora riconosciuto secondo la normativa italiana. La cautela è stata quindi negata, senza accertamento definitivo del diritto sostanziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026
La disciplina fissa il termine per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli di accesso; per i titoli esteri ancora privi di riconoscimento richiede la dichiarazione della presentazione della domanda di riconoscimento entro tale termine.
art. 7, comma 4, lettera e), punto i), O.M. n. 27/2026
conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026
Consente l'inserimento con riserva nella prima fascia a chi conseguirà in Italia il titolo entro il termine previsto.
art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), O.M. n. 27/2026
dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3
Subordina l'inserimento con riserva dei titoli conseguiti all'estero e non ancora riconosciuti alla dichiarazione tempestiva della domanda di riconoscimento.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta dal TAR.
Massime di principio
- Non è irragionevole differenziare, ai fini dell'inserimento con riserva in una graduatoria pubblica, la posizione di chi deve ancora conseguire in Italia il titolo richiesto da quella di chi ha già conseguito all'estero un titolo, ma è ancora privo del riconoscimento previsto dalla normativa nazionale.
- Una disciplina di graduatoria può subordinare l'inserimento con riserva del titolare di un titolo estero non ancora riconosciuto alla dichiarazione, entro il termine per la presentazione della domanda, di avere già presentato l'istanza di riconoscimento all'autorità competente.
- Il titolo estero non riconosciuto e il titolo italiano non ancora conseguito costituiscono situazioni giuridiche non equiparabili, sicché la previsione di condizioni diverse per l'inserimento con riserva non viola, per ciò solo, il principio di parità di trattamento.
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