Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali previste dagli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011: non comunicò nei 30 giorni la vendita di un autocarro (€14.000,00) del 10/01/2015 e non effettuò la comunicazione riepilogativa annuale entro il 31/01/2016 comprendente anche la vendita di un'autovettura (€5.000,00) del 13/10/2015. La difesa ha dedotto che la seconda variazione, essendo sotto soglia, non poteva essere cumulata con la prima per configurare un secondo reato, ha invocato ignoranza scusabile per mancanza dell'avviso negli atti applicativi della misura, ha chiesto le attenuanti generiche e ha contestato l'applicazione della recidiva specifica.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato il ricorso in cassazione: ha confermato la natura di due obblighi distinti previsti dall'art. 80 (comunicazione entro 30 giorni per singole variazioni sopra soglia e comunicazione annuale entro il 31 gennaio per le variazioni complessive dell'anno che superano la soglia), ha ritenuto che le omissioni integrano reati distinti e autonomi e ha respinto le censure sull'elemento psicologico (dolo generico), sull'attenuante della buona fede e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha precisato e corretto la qualificazione della recidiva (escludendo la specifica ma confermando la recidiva reiterata infraquinquennale) senza modificare l'entità della pena; il ricorrente è stato quindi condannato come in primo grado (pena confermata) e condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 7

    «Chiunque, essendo vitentuo, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658»

    La Corte interpreta la norma come sanzione per l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali previste dall'art. 80; il reato è omissivo istantaneo e di pericolo.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 80

    «Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14»

    La Corte chiarisce che l'art. 80 instaura due obblighi distinti: (a) comunicazione entro 30 giorni per singole variazioni sopra soglia; (b) comunicazione annuale entro il 31 gennaio per la somma delle variazioni dell'anno che superano la soglia. Entrambi possono realizzare reati distinti se violati.

  • legge n. 646 del 1982, art. 30 (richiamato)

    Testo storico richiamato in motivazione relativo all'obbligo di comunicazione e alla sua evoluzione normativa

    La Corte ricostruisce la genesi normativa per spiegare la ratio del monitoraggio patrimoniale dei soggetti pericolosi e giustificare la doppia struttura degli obblighi comunicativi.

  • codice penale, art. 5

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'ignoranza della legge penale: la Corte conferma che l'ignoranza scusabile è eccezionale e la buona fede va provata come comportamento diligente e attivo di adeguamento; non rileva la mera inesattezza o incompletezza del provvedimento applicativo.

  • codice penale, art. 99

    La Corte applica i criteri dell'art. 99 sull'aumento di pena dovuto alla recidiva, precisando che, pur esclusa la recidiva specifica, sussiste la recidiva reiterata infraquinquennale e da questa deriva l'aumento di pena di 2/3 così come operato dal giudice.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato riguardo alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il giudice del merito può basare il diniego su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (qui la negativa personalità e la recidiva).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 80 d.lgs. 159/2011 prevede due obblighi differenti: comunicazione entro 30 giorni per singole variazioni patrimoniali sopra la soglia e comunicazione annuale entro il 31 gennaio per la somma delle variazioni dell'anno che superano la soglia; entrambi sono autonomi e possono integrare reati distinti.
  • L'omessa comunicazione è reato omissivo istantaneo e di pericolo: la violazione manifesta già il pericolo per l'ordine pubblico e non richiede prova di occultamento o di dolo specifico oltre al dolo generico.
  • La buona fede/ignoranza della normativa è valutata restrittivamente: il soggetto deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative diligenti per informarsi e adeguarsi; la mera assenza di avvisi nel provvedimento applicativo non esime automaticamente dall'obbligo.
  • Le variazioni patrimoniali risultanti da atti pubblici o trascrizioni non esentano dall'obbligo di comunicazione: la pubblicità formale non garantisce la conoscenza automatica da parte dell'autorità di controllo.
  • La recidiva va valutata secondo i criteri di legge (art. 99 c.p.); l'errata qualificazione può essere corretta in sede di legittimità senza per ciò mutare l'entità della pena se l'aumento è comunque legittimamente applicato.
  • In sede di impugnazione, il ricorrente può essere privo di interesse a censurare aspetti che non incidono sulla misura della pena effettivamente inflitta (es. qualifica della recidiva se non determinante sull'entità della pena).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.