Ordinanza n. 7480/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Chiedeva inoltre la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento, inizialmente presentata per l'iscrizione ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Era stata inoltre depositata un'istanza ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a., deducendo l'inutile decorso del termine assegnato al commissario ad acta nominato con una precedente sentenza della stessa Sezione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. depositata il 27 febbraio 2026. La rinuncia ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio relativo all'inerzia amministrativa, sicché il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità del silenzio né ha adottato ulteriori statuizioni sul commissario ad acta. Il provvedimento dispone la comunicazione alle parti; dal testo non emerge una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Prevede la richiesta al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nell'ambito dell'azione contro il silenzio.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Disciplina l'istanza relativa all'eventuale inutile decorso del termine assegnato al commissario ad acta nel giudizio sul silenzio; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la base normativa dell'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica la disciplina richiamata per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Individua i percorsi formativi ai quali il riconoscimento del titolo estero era funzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa sulla quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere elimina l'interesse attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia all'istanza amministrativa rende improcedibile anche l'istanza proposta ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a. in relazione all'inerzia del commissario ad acta nominato nel precedente giudizio sul silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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