Cassazione Penale, Sentenza n. 45004/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del principio di proporzionalità e natura esplorativa del decreto di perquisizione/sequestro, mancata selezione dei dati informatici, eccessiva estensione temporale (iscrizioni allievi 2020-2024) e acquisizione di pratiche relative a soggetti non indagati; 2) inutilizzabilità degli esiti della perquisizione e dei sequestri per presunta violazione dei termini delle indagini (ricorso alla c.d. scadenza semestrale/annuale e non applicabilità del termine annuale introdotto dal d.lgs. n.150/2022); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati per afferente stato di soggezione (rese in commissariato dopo perquisizione/sequestro) e violazione delle garanzie; 4) carenza di indicazione delle fattispecie di reato nel decreto di perquisizione (il reato di falso sarebbe emerso solo successivamente); 5) illegittimità della declarata mancanza di interesse sul denaro sequestrato a seguito della conversione del sequestro probatorio in preventivo, con necessità comunque di valutare le doglianze sull'inutilizzabilità e sulla pertinenzialità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto legittimi il decreto di perquisizione e i decreti di convalida/sequestro: la motivazione era adeguata e non apparente, con sufficiente indicazione dell'ipotesi di reato (artt. 110, 476, 479 c.p. e contestuale rilievo del falso ideologico e della corruzione emersa dalle dichiarazioni). Quanto ai dispositivi informatici e alla documentazione acquisita, la Corte ha ritenuto rispettati i parametri di proporzionalità e pertinenzialità (sequestro operato in luoghi professionali attinenti al reato, non su device personali; rilevanza delle pratiche di altri soggetti in presenza di un modus operandi ripetuto). Sul termine delle indagini è stata confermata l'applicabilità del termine annuale previsto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (iscrizione nel registro notizie di reato il 10/06/2023). Le dichiarazioni spontanee non sono state ritenute inequivocabilmente viziate dallo stato di soggezione e la Corte ha richiamato l'onere di allegazione e prova sull'eccepente. Infine, la conversione del sequestro probatorio in preventivo ha reso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il quinto motivo relativo al denaro sequestrato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione delle censure e impone che i motivi siano enunciati nei limiti necessari per la motivazione; principio richiamato per valutare la correttezza formale del ricorso.
art. 405, comma 2, cod. proc. pen.
«Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2».
La Corte ha applicato questo termine (annualità) al procedimento, considerando la data di iscrizione 10/06/2023; pertanto le indagini svolte nell'aprile 2024 rientrano nei termini.
d.lgs. n. 150/2022 (art. 22, comma 1, lett. a), n.2) e art. 99-bis)
Rilevato come la novella legislativa abbia introdotto il termine annuale con efficacia dal 30/12/2022; la Corte ha ritenuto la nuova disciplina applicabile in relazione alla data di iscrizione del procedimento.
artt. 81, 110, 476, 479 cod. pen.
Fattispecie penalmente contestate (concorso, falso ideologico e reati connessi alle pratiche di conversione patenti): queste costituiscono il fondamento della pertinenza dei beni sequestrati.
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Cass. Corsico)
Giurisprudenza richiesta per il principio secondo cui il decreto di sequestro di dati informatici deve spiegare le ragioni di un sequestro ampio o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni da ricercare e i criteri di selezione; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali parametri fossero rispettati.
Sez. Un. Fruci e Sez.1 Sgobio (giurisprudenza citata)
Principi richiamati: onere di provare l'esistenza di una notizia di reato anteriore per far valere l'inutilizzabilità per decorrenza dei termini; e principio che l'invito a presentarsi non vale di per sé a privare di spontaneità una dichiarazione resa alla P.G.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio che investe dati o dispositivi informatici deve motivare la proporzionalità e, se non dettaglia i criteri di selezione, deve comunque emergere che il sequestro è avvenuto in luoghi e rispetto a strumenti strettamente pertinenti all'attività professionale connessa al reato.
- La pertinenzialità di documenti relativi a soggetti diversi dagli indagati può essere giustificata quando emerge un modus operandi ripetuto che rende necessaria l'analisi di pratiche multiple per comprendere il contesto criminale.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di atti per decorrenza dei termini ha l'onere di provare che la notizia di reato sia stata iscritta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina; in mancanza di prova, si applicano i termini previsti alla data di iscrizione formale nel registro delle notizie di reato.
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, anche dopo invito a presentarsi, non sono automaticamente prive di spontaneità: l'eccepente deve indicare e documentare il vizio, mostrando come lo stato materiale abbia inciso sulla libertà della dichiarazione.
- La conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione del provvedimento di riesame sul sequestro probatorio; le doglianze vanno eventualmente riproposte avverso il provvedimento di conversione.
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