Sentenza n. 2724/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: - a) della determina n. 78 del 28.11.2025, con cui è stata disposta alla controinteressata l'aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/26 ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041; - b) di tutti i verbali di gara in generale nonché della relazione del RUP del 27.11.2025 n. 236 in uno alla relazione, ove esistente, volta alla verifica dell'equivalenza del CCNL offerto dall'aggiudicataria con quello previsto dalla lex specialis; - c) ove e per quanto lesiva, della determina di indizione della gara e della determina di nomina della commissione; - d) ove e per quanto lesiva, della lex specialis di gara, comprensiva di bando, disciplinare e capitolato, come interpretata dalla Stazione Appaltante e, in particolare, l'art. 8 del Capitolato; - e) di tutti gli ulteriori atti lesivi che ci riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio sottoscritto nelle more del presente giudizio al fine del subentro della ricorrente nonché, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di un accordo quadro biennale per la manutenzione riparativa e il presidio delle cabine elettriche dello stadio comunale, nonché gli atti di gara, i verbali e la valutazione dell'equivalenza del CCNL applicato dall'aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l'aggiudicazione deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis per la mancata verifica, da parte della stazione appaltante, dell'equivalenza tra il CCNL Edile Industria dichiarato dall'aggiudicataria e il CCNL Metalmeccanici indicato per le prestazioni di presidio delle cabine e gestione del gruppo elettrogeno. La gara aveva natura mista: per i lavori edili era previsto il CCNL Edile, mentre per i servizi elettrici era previsto il CCNL Metalmeccanici e dell'installazione di impianti. La ricorrente ha sostenuto che il CCNL dichiarato dall'aggiudicataria assicurasse tutele economiche inferiori, con una differenza retributiva indicata in euro 5.053,48, e che la relazione del RUP si fosse limitata a prendere atto del CCNL dichiarato senza svolgere una verifica concreta e motivata. Ha inoltre dedotto la falsità della dichiarazione di equivalenza, la mancanza dell'abilitazione prevista dal d.m. 37/2008, l'errata attribuzione di punteggi tecnici, l'irrazionalità delle valutazioni relative ad altri subcriteri e, in via subordinata, l'illegittimità dell'intera procedura per il richiamo a criteri ambientali minimi non più vigenti. La stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno sostenuto che la verifica fosse desumibile dalla relazione del RUP, che il CCNL Edile F012 beneficiasse della presunzione di equivalenza per la componente edilizia, che l'abilitazione costituisse requisito di esecuzione e che le valutazioni della commissione fossero espressione di discrezionalità tecnica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura principale, ritenuta fondata e dirimente. Il TAR ha affermato che, quando l'operatore economico indica un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, quest'ultima deve verificare, prima dell'aggiudicazione, l'equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative, secondo le modalità richiamate dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023. Nel caso concreto la relazione del RUP si limitava a menzionare il CCNL Edile dichiarato dall'aggiudicataria e non conteneva alcuna valutazione specifica sull'equivalenza rispetto al CCNL Metalmeccanici previsto per le prestazioni elettriche. La presunzione di equivalenza relativa ai contratti del settore edilizio non poteva estendersi alla diversa componente metalmeccanica e di installazione di impianti dell'appalto misto, né poteva sanare l'omessa verifica complessiva. Il parere pro veritate e le giustificazioni prodotti in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione dell'aggiudicazione. È stata quindi annullata l'aggiudicazione, con obbligo per la stazione appaltante di rieditare la verifica dell'equivalenza sulla documentazione prodotta dall'aggiudicataria, attivando il contraddittorio secondo le regole della verifica dell'anomalia. Soltanto ove la verifica abbia esito negativo potrà disporsi l'esclusione dell'aggiudicataria, lo scorrimento della graduatoria e il subentro della ricorrente. La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro è stata respinta allo stato, perché il subentro dipende dall'esito della riedizione del potere. Le ulteriori censure sono state assorbite o dichiarate inammissibili/improcedibili per mancato superamento della prova di resistenza: non è stata ravvisata una falsa dichiarazione, trattandosi di una valutazione sull'equivalenza e non dell'attestazione di un fatto materialmente falso; l'abilitazione ex d.m. 37/2008 era qualificata dalla lex specialis come requisito di esecuzione; le contestazioni sui punteggi discrezionali non evidenziavano abnormità o manifesta irragionevolezza; la censura sul criterio A.3.1 era priva di utilità perché la stazione appaltante aveva già corretto il punteggio e l'aggiudicataria conservava il primo posto. Napoli Servizi e l'aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 36/2023
Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
La stazione appaltante deve indicare il CCNL applicabile e, se l'operatore ne propone uno diverso, deve verificare prima dell'aggiudicazione l'equivalenza delle tutele economiche e normative; l'omissione di tale verifica rende illegittima l'aggiudicazione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Le modalità della verifica dell'equivalenza delle tutele sono quelle proprie della verifica dell'anomalia dell'offerta, con valutazione globale e sintetica e contraddittorio con l'operatore economico.
Allegato I.01 d.lgs. 36/2023, art. 3
Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.
La presunzione di equivalenza opera nei limiti del medesimo sottosettore e non esonera dalla verifica concreta quando l'appalto comprende anche prestazioni appartenenti a un diverso settore, come quello metalmeccanico e dell'installazione di impianti.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella procedura.
art. 59 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa dell'accordo quadro oggetto della gara.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non è stato applicato, perché la dichiarazione sull'equivalenza è stata qualificata come giudizio valutativo e non come attestazione di dati di fatto falsi.
d.m. 37/2008
L'abilitazione prevista dal disciplinare è stata qualificata come requisito di esecuzione e non di partecipazione, sicché la relativa censura non ha comportato l'esclusione dell'aggiudicataria.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando un operatore economico indica un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, la stazione appaltante deve verificare prima dell'aggiudicazione l'equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative, non potendo limitarsi a prendere atto del contratto dichiarato o della documentazione prodotta dall'operatore.
- La verifica dell'equivalenza dei CCNL è un subprocedimento doveroso, da svolgere secondo le modalità della verifica dell'anomalia dell'offerta, con istruttoria concreta, valutazione globale e sintetica e adeguato contraddittorio con l'operatore economico.
- Nell'appalto misto, l'eventuale presunzione di equivalenza prevista per contratti collettivi del settore edilizio non si estende alle prestazioni riconducibili a un diverso settore, quale quello metalmeccanico e dell'installazione di impianti; la verifica deve riguardare il complesso delle prestazioni e delle tutele richieste dalla lex specialis.
- La verifica dell'equivalenza omessa o non motivata in sede procedimentale non può essere sostituita o integrata per la prima volta mediante memorie difensive, pareri pro veritate o altri atti prodotti nel giudizio.
- L'annullamento dell'aggiudicazione per omessa verifica dell'equivalenza impone alla stazione appaltante di rieditare il relativo potere sulla documentazione dell'aggiudicatario, con contraddittorio; l'esclusione, lo scorrimento della graduatoria e il subentro del concorrente secondo classificato possono seguire soltanto a un esito negativo della nuova verifica.
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