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Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 712/2025 emessa in data 29 maggio 2025 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202504278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 ciascuno negli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 712/2025. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a provvedere. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Ha inoltre chiesto la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 9 giugno 2025; erano quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato, e completare l'incarico nei successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto consistenza soltanto simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La condizione di proponibilità dell'ottemperanza risulta soddisfatta in presenza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione e non eseguita.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore condizione applicabile per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna pecuniaria per l'inosservanza del giudicato non è stata disposta, poiché, in relazione all'esiguità degli importi, avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe stata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione e contenente un obbligo puntuale di provvedere, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività assegnatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione da eseguire, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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