Cassazione Penale, Sentenza n. 00433/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: in particolare si censurava l'esclusione dei gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e dell'aggravante della "agevolazione mafiosa" rispetto al delitto-fine di estorsione (capo 12), per una lettura ritenuta parcellizzata e contraddittoria delle emergenze investigative. Il Procuratore sosteneva che il riesame non aveva adeguatamente valutato intercettazioni e altri elementi fattuali (frequentazione costante con esponenti apicali del clan Gagliano, partecipazione agli incontri nella cosiddetta "casa del popolo", prestiti e sostentamento a favore di detenuti, interessamento per la loro scarcerazione e assistenza legale) che, unitariamente considerati, costituivano indizi gravi e precisi di affiliazione. Con il secondo motivo si denunciava anche l'erronea esclusione delle esigenze cautelari (mancanza di attualità), non avendo il Tribunale valorizzato la perdurante vicinanza di Basile a soggetti contigui al clan e la continuità delle condotte dal 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato il procedimento per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice di merito ha motivato in modo illogico e parcellizzato, non dando pieno peso alla totalità degli indizi (frequentazione di esponenti apicali, accesso alle riunioni del sodalizio, assistenza legale e sostentamento ai detenuti, prestiti di denaro) e richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale tali condotte possono concorrere a dimostrare l'appartenenza mafiosa. Ha inoltre precisato che la documentazione allegata con la memoria difensiva non poteva essere valutata in Cassazione e che nuovi elementi sopravvenuti vanno proposti al giudice di merito mediante istanza di revoca o modifica della misura. Il Tribunale dovrà ora rivalutare, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione associativa, la configurabilità della circostanza aggravante e le esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte richiama che la partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta da indici fattuali (frequentazione abituale, accesso ai luoghi di incontro, assistenza e sostentamento a detenuti, rapporti fiduciari) purché gli indizi siano gravi e precisi; tali elementi possono anche concorrere a valutare la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto al reato-fine.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso in Cassazione sugli atti cautelari: richiede motivazione nei limiti consentiti e inibisce una rilettura integrale di merito in sede di legittimità.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Mannino)
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Definisce il criterio per individuare la partecipazione all'associazione mafiosa: rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione, desumibile anche da facta concludentia e indicatori di esperienza tipici della criminalità di stampo mafioso.
Ordinanza Sez. 3, n. 23151/2019
Sez. 3 n.23151 del 24/01/2019, Rv. 275982
Stabilisce che documenti sopravvenuti dopo la chiusura della discussione dinanzi al Tribunale del riesame non possono essere valorizzati in Cassazione in materia cautelare e che tali elementi devono essere proposti al giudice competente con istanza di revoca o modifica della misura.
Giurisprudenza: Sez.3 n.12705/2019 e altre pronunce richiamate
Sez.3 n. 12705 del 15/02/2019, Rv. 275478; Sez.5 n.38786 del 23/05/2017 Rv.271205; Sez.5 n.6882 del 06/11/2015 Rv.266064
Confermano che la prova dell'appartenenza può derivare da condotte di assistenza legale ed economica verso associati detenuti, dalla partecipazione a riunioni del sodalizio e da altri comportamenti rilevanti se valutati unitariamente e in relazione al periodo contestato.
Massime di principio
- La valutazione della partecipazione a un'associazione mafiosa va fatta sulla base della totalità degli indizi: contatti, frequentazione di luoghi di incontro, assistenza economica o legale a detenuti e rapporti fiduciari possono costituire 'facta concludentia' idonei a dimostrare l'affiliazione se gravi e precisi.
- Non è necessario che vi sia prova di affiliazione rituale o di un ruolo formalmente definito: la mafiosità può emergere da condotte dinamiche e adattative, valutate alla luce dell'insieme probatorio.
- Il giudice del riesame non deve frammentare o isolare singoli elementi di prova: una lettura parcellizzata può essere ritenuta illogica in Cassazione e portare all'annullamento con rinvio.
- La configurabilità dell'aggravante per agevolazione mafiosa richiede una valutazione collegata alla partecipazione e agli effetti delle condotte a favore dell'organizzazione; elementi come sostegno economico e tutela legale ai membri detenuti sono rilevanti.
- Per le esigenze cautelari rileva l'attualità del pericolo di reiterazione: la continuità temporale dei rapporti e la partecipazione a condotte illecite condivise possono sostenere la necessità della misura.
- In Cassazione sulle impugnazioni cautelari non possono essere introdotti nuovi documenti o elementi sopravvenuti: tali mezzi vanno proposti al giudice competente mediante apposite istanze.
- In fase di nuovo esame il giudice dovrà motivare espressamente come ciascun elemento (intercettazioni, frequentazioni, movimenti di denaro, interventi per scarcerazioni) incida sulla configurazione dell'associazione e sulle esigenze cautelari.
- La difesa può contestare l'interpretazione degli indizi ma deve farlo con argomentazione specifica e, se propone nuovi elementi, utilizzare gli strumenti procedurali idonei (istanza al giudice di merito), non la Cassazione.
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