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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 763/24 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.24.

Giustizia amministrativa202500898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 24 ottobre 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che il titolo era passato in giudicato il 28 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato la notificazione della sentenza al Ministero, il decorso inutile del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato e di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente nei limiti stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Sono state escluse dall'oggetto dell'ottemperanza le statuizioni sulle spese di lite contenute nella sentenza civile, in quanto estranee alla domanda di esecuzione proposta. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, accessori di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione; il TAR ne ha accertato l'inutile decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attestazione di conformità della sentenza civile notificata al Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine assegnato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario relativa a un rapporto con una pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore per l'esecuzione e attribuendogli facoltà di delega.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato all'esecuzione delle statuizioni conformative e di condanna contenute nel titolo giudiziale e non comprende, se estranee alla domanda proposta, le statuizioni sulle spese del giudizio definito dal giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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